Domenica, 24 Novembre 2024

Dall'Agenzia dell'Entrate regole certe per l'interpello



Dall'Agenzia dell'Entrate regole certe per l'interpello

Preventivi e concreti: pronto il nuovo identikit degli interpelli ammessi. Addio, dunque, alle istanze inviate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e a quelle lacunose o generiche. Con la circolare n. 32/E diffusa ieri, l’Agenzia detta regole certe per l’interpello, all’insegna di una sempre maggiore trasparenza e correttezza nel rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente.

Regola numero uno: preventività - L’interpello deve essere presentato in tempo utile rispetto all’adempimento. In altre parole, viene considerato preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza. In particolare, per tutti i comportamenti che trovano attuazione nella dichiarazione, il contribuente deve inviare l’istanza entro il termine ordinario di presentazione del modello. Analogo discorso per le istanze di disapplicazione della disciplina Cfc e antielusiva, che devono essere presentate in tempo utile, cioè 120 giorni o 90 a seconda dei casi, prima delle ordinarie scadenze previste per la dichiarazione. Entrano in gioco elementi diversi, invece, per gli interpelli che non rilevano ai fini della presentazione di una dichiarazione ma riguardano, ad esempio, l’imposta di registro. In questo caso, infatti, si riterrà preventivo l’interpello presentato entro i termini ordinari per la registrazione dell’atto.

 Seconda parola d’ordine: concretezza - Il contribuente deve esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi utili a ricostruire il caso concreto in relazione al quale l’Agenzia è chiamata a esprimere il proprio parere. Ma cosa s’intende per “caso concreto”? La circolare chiarisce che l’interpello è concreto solo se indica il tipo di istanza, i dati identificativi del contribuente e degli eventuali diretti interessati, la descrizione puntuale della situazione concreta che ha generato il dubbio, senza limitarsi a indicazioni sommarie e approssimative, il valore economico del caso in questione qualora rilevabile. A quest’ultimo proposito, il documento di prassi precisa che il contribuente deve evidenziare, in dettaglio, l’eventuale beneficio fiscale di cui ritiene di potersi avvalere secondo la sua soluzione. Saranno sufficienti valori di massima, invece, nel caso di interpelli che riguardano casi particolarmente complessi, come ad esempio le operazioni di riorganizzazione aziendale.

Punto tre: fari accesi anche sui piccoli - Non solo i grandi contribuenti, per i quali il rispetto del parere fornito in sede d’interpello è già oggetto di un piano di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito del c.d. “tutoraggio”, ma anche tutti gli altri potranno finire sotto la lente gli Uffici. Gli agenti del fisco, infatti, potranno comunque riservarsi di verificare, nel corso degli eventuali accertamenti ordinari, se chi ha “interpellato” l’Agenzia, si sia uniformato alla risposta data. Sanzione massima, infine, per i contribuenti che, pur tenuti, non hanno presentato interpello obbligatorio nel caso in cui, in fase di accertamento, l’Agenzia dovesse rilevare l’insussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione della disciplina.

Il testo della circolare n. 32/E di ieri è disponibile sul sito internet dell’Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e Risoluzioni”.

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