Via libera per gli operatori della grande distribuzione alla deduzione ai fini Irap e Ires degli ammanchi di cassa, dovuti, per esempio, a scontrini errati, piccoli furti e minimi arrotondamenti, se questi risultano fisiologici, inevitabili e comprovati. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 54/E di ieri, che risponde ai dubbi di un associazione di imprese della gdo.
In particolare, l’Agenzia riconosce che, in considerazione delle innumerevoli transazioni commerciali effettuate e degli elevati importi maneggiati, è plausibile e spesso inevitabile trovarsi in presenza di ammanchi di cassa.
Questi, chiariscono le Entrate, possono essere trattati come “beni, diversi dai beni-merce” e, quindi, come costi deducibili sia ai fini Irap che Ires, a patto che l’impresa sia in grado di ricostruire in modo certo e preciso l’ammontare e la reale sussistenza dell’ammanco, senza la necessità, invece, di una prova documentale degli eventi che l’ hanno generato.
La risoluzione spiega, infine, che il trattamento fiscale prescinde dai principi contabili adottati, nazionali o internazionali, e che quindi la deducibilità degli ammanchi di cassa è possibile anche per i soggetti Ias.
Il testo della risoluzione 54/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.