I minimi e gli operatori italiani che hanno rapporti con “piccole imprese” comunitarie sono soggetti ad adempimenti limitati. “Riepilogo” obbligato, invece, per gli enti non commerciali che non svolgono in via principale attività commerciali. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E, diffusa oggi, con cui l’Agenzia detta ulteriori istruzioni sul monitoraggio delle operazioni Ue, con riferimento alle modalità di presentazione degli elenchi a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 18/2010. In particolare, la prima parte del documento di prassi fornisce, in maniera sistematica, indicazioni di carattere generale, mentre la seconda è dedicata alle risposte ai quesiti sollevati dagli operatori attraverso il forum aperto in marzo sul sito Internet delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.
Elenchi sì o no, istruzioni “su misura” - Il documento di prassi chiarisce che l’operatore italiano soggetto al regime dei minimi (introdotto dalla Finanziaria 2008) deve compilare i relativi elenchi riepilogativi se effettua acquisti intracomunitari di beni o servizi presso un soggetto Iva di un altro stato membro. Al contrario, non compila gli elenchi delle cessioni e delle prestazioni se all’operatore soggetto passivo di altro stato Ue vende beni o presta servizi. In questo caso, infatti, il “minimo” italiano non effettua un’operazione intracomunitaria, ma interna, senza diritto di rivalsa per la quale l’Iva non viene evidenziata in fattura (i “minimi”, infatti, non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa). E’ chiamato a compilare gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi rese anche il soggetto passivo italiano che intrattiene rapporti con un operatore Ue sottoposto al regime delle piccole imprese.
All’appello anche gli Enc - Il documento di prassi chiarisce l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi riguarda anche gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che svolgono attività commerciali solo in via secondaria. Adempimento obbligato anche nel caso in cui non svolgono attività rilevante rispetto all’Iva ma si sono identificati ai fini dell’imposta, perché ad esempio hanno fatto acquisti intracomunitari di beni per oltre 10mila euro o hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello stato.
Dentro al “riepilogo” anche le operazioni con soggetti extra-Ue - Rispetto all’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi di cessioni e acquisti intracomunitari di beni ciò che conta è l’aspetto oggettivo dell’operazione posta in essere. Entrano, dunque, a pieno titolo nella dichiarazione Intrastat tutte le cessioni e gli acquisti intracomunitari, anche se una delle parti è un operatore stabilito in un paese terzo (a patto che, naturalmente, sia identificato ai fini Iva nella Comunità).
Periodicità trimestrale “per natura” nel 2010 - Solo per il 2010, periodicità naturalmente trimestrale per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, fino a quando non vanno oltre la soglia di 50mila euro. A regime, scatterà invece la periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi se questo tetto è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente.
Il testo della circolare n. 36/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it.