Giugno, il clou della stagione delle dichiarazioni, il mese che segna la consueta staffetta tra 730 e Unico persone fisiche, che anche quest’anno vedrà impegnati all’incirca 10 milioni di italiani nella compilazione e nella presentazione del modello cartaceo. Il 30 giugno, infatti, è l’ultimo giorno utile per consegnare la dichiarazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o alle poste. C’è tempo invece fino al 30 settembre per l’Unico da inviare in forma telematica. Un operazione, quindi, che interessa un gran numero di contribuenti che spesso, per semplici sviste o distrazioni, dimenticano d’inserire coordinate e codici correttamente, oppure, di trascrivere appositi campi presenti nella dichiarazione. Il risultato si manifesta successivamente, quando decine di migliaia di contribuenti sono chiamati a rivolgersi a un call center o a recarsi direttamente presso gli uffici delle Entrate. Per risparmiare questi ulteriori intervalli temporali da riservare al fisco, di seguito l’elenco degli errori più comuni in cui s’imbattono gli italiani chiamati a compilare ogni anno la rispettiva dichiarazione dei redditi. Oltre alla descrizione delle disattenzioni in alcuni casi sono anche riportati dei suggerimenti utili per evitarle.
- L’F24 a misura di contribuente - Innanzitutto, nel caso in cui il contribuente presenta il modello Unico, anche per il pagamento delle imposte, la parola, anzi, la penna passa al contribuente che, una volta assicuratosi che il modello F24 sia conforme, lo compila ed esegue il versamento come richiesto.
Spesso però, l’errore s’insinua nell’indicazione e nella trascrizione del codice tributo o del codice fiscale. Niente panico. In questo caso, infatti, è sufficiente avere a mente due nozioni: la prima, il modello F24 da utilizzare per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e contributi dovuti, a cominciare da quelli risultanti dalla dichiarazione con il modello UNICO, è disponibile presso banche, agenti della riscossione e uffici postali. Mentre il codice tributo, sul quale decine di migliaia di contribuenti s’imbattono spesso con difficoltà, è costituito da una sequenza di numeri che identifica l’imposta cui si riferisce il versamento. Peraltro, i codici tributo sono reperibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – tramite il quale è quindi possibile individuare con certezza il codice tributo da trascrivere correttamente sul modello.
L’Informatizzazione cancella il dubbio dell’F24 - C’è una soluzione ancora più semplice: il software “F24 on line” dell’Agenzia delle Entrate. Gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l’assenza di errori di questo tipo. Il modello si compila in pochi minuti, lo si stampa e si va più tranquilli a pagare.
- Il codice fiscale - Nella catena degli errori tipici, ma da evitare, compare instancabile la non corretta indicazione del codice fiscale, non altri codici o codicilli formati con dati anagrafici non completi e/o errati. Spesso, infatti, o si fa confusione o, semplicemente, si finisce per una svista per riportare in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici.
Per le persone fisiche, in particolare, viene determinato sulla base dei dati anagrafici, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. In questo caso è bene porre attenzione al momento della trascrizione del codice all’interno del campo specifico.
- Il Fisco in soccorso della spesa smarrita - Le spese sanitarie non riportate inizialmente, ma che si rinvengono successivamente, costituiscono un altro punto dolente all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, non appena recuperate, entra in gioco la risorsa della dichiarazione integrativa, documento che consente al contribuente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione. La dichiarazione integrativa di un modello Unico può essere presentata sia in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, oppure, nei casi in cui non si era obbligati all’invio telematico del modello Unico, tramite un ufficio postale, utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce
- La famiglia vista dal fisco - Altro fronte dell’errore è quello dei familiari a carico che, come indicato nel riquadro, devono essere annotati con precisione, spesso invece risultano imprecisi e discordanti con la realtà domestica del contribuente.
- Il Paese non si scorda mai, anzi, il Comune - E per finire, il codice catastale del Comune dove risultano situati gli immobili di proprietà. Un codice questo che spesso è riportato in modo inesatto o semplicemente omesso. Per evitare questo tipo d’errore è sufficiente consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano, in ordine alfabetico, i codici di tutti i Comuni.
Domicilio fiscale e residenza, parola al Comune – I campi per l’indicazione del domicilio fiscale spesso riservano l’errore. Nel caso più comune, infatti, in cui la residenza risulta invariata o, seppur mutata, la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, soltanto il rigo “Domicilio fiscale al 01/01/2009” deve essere compilato. Se a mutare, oltre alla residenza, è anche il Comune, allora si dovranno compilare tutti e tre i righi. Importante è anche tener conto dei tempi entro cui è intervenuto il cambio di residenza, ricordando che per il fisco gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.
- Separati ma uniti dal fisco - Nel caso dell’assegno al coniuge, invece, è decisivo riportare nello specifico spazio la somma destinata a moglie o marito, a seconda dei singoli casi, non quella diretta al figlio. L’assegno quindi non va cumulato, piuttosto lo si deve scindere.
- Occhio alla rata - Per le ristrutturazioni edilizie, invece, si devono riportare, in ordine, l’anno, l’importo ed in particolare il numero della rata. Questo per evitare il prospettarsi di problemi futuri che richiedono ulteriore tempo da riservare agli aspetti fiscali piuttosto che al quotidiano personale.
- Nel caso del canone di locazione è bene tenere a mente che se il contratto d’affitto è cointestato a più soggetti, la detrazione è al 50 per cento e spetta a entrambi (tranne nel caso in cui uno dei due coniugi sia a carico fiscalmente dell’altro). I coniugi, quindi, devono riportarne la quota-parte nell’apposito campo del modello.