Definizione sprint per le vecchie controversie ancora in sospeso. Con la circolare 37/E del 21 giugno u.s. l’Agenzia delle Entrate detta il passo per “rottamare” le cause ultradecennali che sono ancora pendenti presso i giudici tributari di ultimo grado. Per risolvere bonariamente i giudizi ancora in stand by presso la corte di Cassazione occorre che la richiesta del contribuente sia accompagnata dal pagamento del 5% del valore della lite, utilizzando il codice tributo “8109” (istituito con risoluzione n. 53/E). Nessun adempimento, invece è richiesto per i giudizi ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che si risolvono automaticamente. In entrambi i casi è sempre necessario che il contribuente risulti vittorioso sia in primo sia in secondo grado. La circolare, inoltre, si sofferma sulle nuove modalità di notifica delle sentenze tributarie, le garanzie da prestare per pagare a rate il dovuto da accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, l’autorizzazione alla proposta d’appello delle strutture territoriali delle Entrate, gli effetti sulla riscossione delle decisioni della Commissione tributaria centrale.
Ecco le liti che trovano lo sprint - Si possono chiudere in tempi rapidi le liti sospese davanti alla Commissione tributaria centrale e alla Cassazione, per le quali i ricorsi siano stati iscritti a ruolo nel primo grado entro il 25 maggio 2000, ossia a più di dieci anni dal giorno in cui è entrato in vigore il decreto in esame (26 maggio 2010). Altra condizione necessaria per la definizione agevolata delle liti è che l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia parte soccombente nei precedenti gradi di giudizio. Rientrano tra le liti definibili più in fretta anche quelle in cui Equitalia è parte del giudizio, a patto che l’ente titolare della pretesa tributaria in contestazione sia comunque l’Amministrazione finanziaria dello Stato. Restano invece fuori dalla chiusura accelerata le controversie in cui la parte resistente è un ente locale.
Quando la lite è definibile - Il documento di prassi precisa che sono esclusi dalla definizione agevolata i giudizi che riguardano le richieste di rimborso, sia pendenti in Commissione tributaria centrale sia in Cassazione. Stessa sorte per le controversie che riguardano il rimborso di imposte versate dal contribuente nel presupposto che spetti un’agevolazione fiscale. Sono, invece, definibili in tempi rapidi le controversie relative al provvedimento con cui l’Agenzia, oltre a negare il diritto all’agevolazione, ha anche provveduto ad accertare il tributo e/o abbia irrogato le sanzioni.
Liti sospese in Cassazione, come fare per far pace col Fisco - Innanzitutto, occorre pagare un importo pari al 5% del valore della controversia (ossia dell’ammontare dell’imposta contestata). E’ necessario poi presentare entro il 24 agosto prossimo la richiesta di definizione agevolata presso la cancelleria della Suprema Corte, che deve contenere, tra l’altro, la rinuncia a ogni pretesa di equa riparazione e, in allegato, la ricevuta del versamento delle somme dovute.
Notifica delle sentenze a più velocità per accelerare il processo tributario - Si aprono nuove strade per notificare la sentenza ai fini della decorrenza del termine breve. Anche in questo caso, infatti, ci si può avvalere delle stesse modalità previste per gli altri atti del processo tributario. La notifica della sentenza, quindi, non avviene più soltanto tramite l’ufficiale giudiziario, ma anche via posta, con spedizione dell’atto in plico senza busta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, nel caso in cui è lo stesso contribuente a notificare l’atto, può anche consegnarlo direttamente all’ufficio, mentre se è l’Amministrazione a effettuarla, può anche servirsi di messi comunali o autorizzati. Non solo. I tecnici delle Entrate precisano che il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza per depositare la relativa documentazione presso la commissione tributaria ha natura ordinatoria. Il deposito dei documenti che attestano la decorrenza del termine breve d’impugnazione, quindi, può avvenire anche in ritardo, senza che scatti alcuna decadenza.
Conciliarsi col Fisco conviene: garanzie più soft sul dovuto - Si alleggeriscono le garanzie da prestare quando si pagano a rate le somme dovute nell’ambito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione e acquiescenza all’avviso di accertamento o di liquidazione. La circolare chiarisce che il contribuente non è tenuto a prestare garanzia fideiussoria se la somma delle rate successive alla prima non supera l’importo di 50mila euro.
La proposta d’appello trova lo sprint - La proposta d’appello da parte delle strutture territoriali dell’Agenzia non necessita più dell’autorizzazione della direzione regionale competente. A questo proposito la circolare precisa che le nuove regole valgono per i ricorsi in appello da notificare a partire dal 26 marzo scorso, per i quali, quindi, non serve più il via libera della Dre.
I testi di circolare 37/E e risoluzione 53/E sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e Risoluzioni”.