Con un provvedimento, firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono, infatti, individuate, in applicazione dell’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, le tipologie di pagamenti sui quali applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione previsti a carico degli intermediari.
In particolare, le banche e le Poste Italiane, al momento dell’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che beneficiano delle detrazioni, dovranno operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto d’imposta sul reddito percepito dai beneficiari del bonifico, con obbligo di rivalsa. Banche e Poste Italiane avranno poi l’obbligo di effettuare il versamento utilizzando il codice tributo 1039 (istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 giugno 2010), rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle ritenute d’acconto operate e delle somme erogate e, infine, indicare nel modello 770 i dati relativi al beneficiario e alle ritenute effettuate.