Battono cassa le Entrate per l’imposta ipotecaria dovuta in caso di conferimento di un’azienda nel cui patrimonio sono presenti anche beni immobili. Tocca all’Agenzia del Territorio, invece, riscuotere l’imposta ipotecaria sugli atti di fusione e scissione che riguardano società intestatarie di immobili.
Con le risoluzioni n. 61 e n. 62/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di competenza tra i diversi enti della fiscalità. In particolare, spetta all’Agenzia delle Entrate riscuotere l’imposta ipotecaria dovuta in caso di conferimento in una società di un’azienda individuale nel cui patrimonio sono presenti anche beni immobili. Infatti, il Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali (Tuic) stabilisce che gli uffici delle Entrate sono competenti per le imposte catastale e ipotecaria relative agli atti che determinano il trasferimento di beni immobili. Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la natura traslativa del conferimento.
Viceversa, né la fusione, né la scissione producono effetti traslativi dei diritti immobiliari, come confermato anche da un consolidato orientamento della Corte di cassazione. In questo caso, l’imposta ipotecaria dovuta è, dunque, di competenza dell’Agenzia del Territorio.
Le risoluzioni n. 61 e n. 62 sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.