Visto di conformità ad hoc per gli enti locali. Per ottenere il via libera alla compensazione dei crediti Iva superiori ai 15 mila euro i comuni possono far sottoscrivere la propria dichiarazione dei redditi dall’organo di revisione (collegiale o singolo). Questa certificazione presuppone, infatti, gli stessi controlli e ha quindi la stessa valenza giuridica del visto di conformità.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 90/E pubblicata oggi.
Una vigilanza vale l’altra
La vigilanza esercitata dal collegio dei revisori (o dal revisore singolo nei Comuni più piccoli), prescritta dall’articolo 234 del Testo unico degli enti locali, assicura la stessa funzione di garanzia – relativamente alla regolarità contabile e finanziaria dell’ente – che, per le società di capitali, è attribuita a revisori, società di revisione e collegio sindacale.
Conseguenza di tale equiparazione è la “sufficienza” della sottoscrizione della dichiarazione (proprio come avviene per i soggetti Ires) da parte dell’organo che, per l’ente locale, esercita la descritta revisione economico-finanziaria.
L’avallo della Corte dei Conti
L’interpretazione è – conclude l’Agenzia – confortata anche da un parere reso dalla Corte dei Conti (n. 305/2010 della sezione Lombardia), i cui giudici, seppur incidentalmente, hanno precisato che il collegio dei revisori ha il compito di “asseverare” i conti dell’ente locale presso cui esercitano la loro funzione. Proprio, cioè, quella garanzia di corrispondenza fra contabilità e risultati comunicati all’Amministrazione cui il Dl 78 del 2009 ha subordinato la possibilità di compensare i crediti Iva superiori a 15 mila euro.
Il testo della risoluzione n. 90/E è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.