Rimborsi “in liquidazione” per le imposte pagate in più sulle pensioni integrative. Le prestazioni complementari accantonate fino al 2000 beneficiano del regime di tassazione agevolata che comporta una riduzione del 12,5 per cento della base imponibile. Il contribuente, pensionato, che ha subito il prelievo Irpef sul 100 per cento della pensione integrativa, maturata antecedentemente a quella data, può richiedere quindi la restituzione di quanto versato in più. Il credito viene riconosciuto inserendo tali somme all’interno della dichiarazione e cumulandole quindi con gli altri redditi. Proprio per questo motivo i rimborsi seguono, generalmente, la dichiarazione correttiva presentata dal contribuente. Nessun problema, tuttavia, per i soggetti esonerati dalla presentazione poiché il termine di quarantotto mesi per presentare la domanda di rimborso decorre dal termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all’anno in cui è stata operata la maggiore ritenuta. Queste prestazioni, quindi, come precisa la Risoluzione 93/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, costituiscono reddito per l’87,5 per cento dell’intero ammontare effettivamente corrisposto.
Il rimborso spettante al test del ricalcolo - Dunque, qualora la tassazione sia applicata sul 100 per cento dell’ammontare erogato, il contribuente ha diritto al rimborso della maggiore imposta versata. In questo caso, spiega il documento di prassi, l’importo versato in eccesso, necessario per determinare l’ammontare del rimborso spettante, deve essere calcolato attraverso la riliquidazione del reddito complessivo originariamente riportato in dichiarazione e, al contempo, opportunamente ridotto della quota di pensione integrativa detassata. Il credito effettivamente spettante, quindi, sarà pari alla differenza fra la maggiore imposta versata e quella ricalcolata, escludendo dal reddito complessivo la quota non imponibile della prestazione previdenziale, che corrisponde al 12,5 per cento del totale.
Le vie che portano al rimborso, occhio ai tempi – I rimborsi seguono, generalmente, la dichiarazione correttiva presentata dal contribuente. Si osserva che la mancata presentazione della dichiarazione non osta, di per sé, al regolare esercizio del diritto al rimborso, a condizione che il contribuente rientri in una delle ipotesi di esonero dall’obbligo dichiarativo previste dall’articolo 1 del D.P.R. n. 600 del 1973. In questo caso, l’istanza di rimborso deve essere presentata entro i quarantotto mesi decorrenti dal termine ordinariamente previsto per il pagamento a saldo delle imposte relative all’anno in cui è stata operata la maggiore ritenuta.