Rimborsi più semplici per i lavoratori dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno effettuato prestazioni di lavoro straordinario o notturno legate a incrementi di produttività dell’impresa. Se in questi anni i datori di lavoro privati non hanno applicato ai relativi compensi la tassazione sostituiva del 10 per cento, il dipendente può richiedere direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo la restituzione delle maggiori imposte pagate. Per quanto riguarda lo straordinario, questa agevolazione è valida solo a patto che il lavoro aggiuntivo sia correlato a parametri di produttività. Una relazione che deve essere certificata direttamente dal datore di lavoro. Sono questi, in sintesi, i principali chiarimenti forniti con le circolari n. 47/E, emanata in forma congiunta dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e 48/E di oggi, che fanno il punto, rispettivamente, sulla corretta definizione dello straordinario agevolabile e, in seconda battuta, sul trattamento fiscale da riservare alle somme erogate per aumenti di produttività ottenuti negli anni scorsi grazie a prestazioni di lavoro notturno e straordinario.
Vademecum sullo straordinario detassato – Nel dettaglio, la prima circolare, firmata dall’Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce che lo straordinario svolto nel 2009 e 2010 è agevolabile soltanto se legato ad aumenti di produttività. Un’ipotesi in cui possono rientrare sia lo straordinario “forfetizzato”, reso da dipendenti non vincolati dall’orario lavorativo, sia ogni altra prestazione straordinaria, così come il lavoro supplementare o svolto in base a clausole elastiche.
Inoltre, la correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa, per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta o una qualsiasi altra dichiarazione da cui risulti che la prestazione lavorativa ha contribuito a conseguire elementi di produttività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Fisco leggero sulla produttività – Il secondo documento di prassi precisa che, per consentire la fruizione automatica del rimborso, il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e 2009 per il miglioramento della produttività o redditività dell’impresa e tassabili con l’imposta sostitutiva. Il lavoratore, dal canto suo, potrà recuperare il proprio credito, ossia la differenza tra le imposte ordinarie e quella sostitutiva, semplicemente compilando l’apposito campo che sarà inserito nella dichiarazione dei redditi 2011. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso delle somme riconosciute dall’Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, si tratta di redditi di lavoro dipendente che possono essere assoggettati alla tassazione più favorevole del 10 per cento, purché siano riconducibili a incrementi della produttività aziendale.
I testi delle circolari n. 47/E e 48/E sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.