Linee guida per verificare il requisito di esclusività, criteri di determinazione del reddito e applicazione della disciplina delle società di comodo. Sono questi i nodi sciolti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 50/E, pubblicata oggi, che fornisce chiarimenti per le società agricole che vogliono optare per la tassazione su base catastale prevista dalla Finanziaria 2007 (Legge 296 del 2006). In particolare, la circolare spiega che la “forma”(ragione sociale e statuto) è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere al regime forfetario: sono escluse dalla tassazione catastale, per esempio, le imprese che svolgono attività industriale e di trasporto. L’Agenzia chiarisce, inoltre, che le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta e che non c’è nessuna esclusione automatica dall’applicazione della disciplina delle società di comodo.
Come determinare l’esclusività
Le società agricole che esercitano l’opzione per la tassazione del reddito catastale devono svolgere le attività agricole in modo esclusivo. L’Agenzia chiarisce che il requisito di esclusività non si concretizza soltanto nel possesso dei requisiti formali (ragione sociale e statuto), ma nell’effettivo svolgimento di attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Non possono qualificarsi come società agricole e, quindi, accedere al regime di tassazione del reddito catastale, le società che a prescindere dall’oggetto sociale esercitano, per esempio, attività industriale, di trasporto, bancaria o assicurativa, sfruttamento di miniere, etc.
Esclusività salva, invece, quando la società svolge attività strumentali, come ad esempio acquistare o prendere in affitto terreni, necessarie per conseguire i propri obiettivi imprenditoriali.
Dal regime ordinario a quello catastale
Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale devono possedere i requisiti sin dall’inizio del periodo d’imposta e comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (Iva o dei redditi) da presentare. Per quanto riguarda, invece, la determinazione del reddito nel passaggio dal regime ordinario a quello catastale, l’Agenzia chiarisce che le componenti di reddito, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi futuri, valgono soltanto se i relativi presupposti si sono verificati prima dell’opzione.
Le società agricole non sfuggono alla disciplina delle società di comodo
La circolare chiarisce che le società agricole sono soggette come tutte le altre alla disciplina delle società di comodo e pertanto devono effettuare il test di operatività.
Nel caso non superino il test, possono fare istanza di interpello disapplicativo rappresentando le situazioni peculiari del proprio settore, compresa la determinazione forfetaria del reddito.