Lunedì 11 ottobre è l’ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo luglio – settembre 2010.
Per il pagamento, i datori di lavoro devono utilizzare i bollettini inviati loro dall’Inps, già precompilati in base ai dati precedentemente comunicati all’Istituto. Nel caso vi siano stati cambiamenti, potranno essere utilizzati gli appositi bollettini “in bianco” (allegati a quelli precompilati inviati ai datori di lavoro), da integrare con i nuovi dati.
Il pagamento, inoltre, anche senza utilizzare i bollettini, può essere eseguito online sul sito Internet www.inps.it, nella sezione Servizi online>Cittadino>Lavoratori domestici>Pagamento online contributi e presso il circuito Reti Amiche (cui aderiscono le tabaccherie che espongono il relativo logo) e Unicredit Banca, Unicredit Banca di Roma, Banco di Sicilia, fornendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice di rapporto di lavoro.
Soltanto nel caso di rapporti di lavoro a carattere temporaneo, occasionale e di breve durata, è possibile utilizzare la modalità di pagamento tramite i buoni lavoro (voucher).
LA TABELLA DEI CONTRIBUTI. Per quanto riguarda i contributi per l’anno 2010, chi dovesse modificare il bollettino precompilato ricevuto, potrà utilizzare la seguente tabella per determinare l’importo dovuto in relazione alla retribuzione e alla durata oraria settimanale.
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali
retribuzione oraria effettiva contributo orario
(tra parentesi la quota a carico del lavoratore)
con CUAF (*) senza CUAF
Fino a euro 7,22 1,34 (0,32) € 1,34 (0,32) €
Oltre euro 7,22 e fino a euro 8,81 1,51 (0,36) € 1,51 (0,36) €
Oltre euro 8,81 1,85 (0,44) € 1,84 (0,44) €
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali
0,98 (0,23) € 0,97 (0,23) €
(*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
Finanziamento cassa di previdenza malattia
L’Inps ha stipulato due convenzioni con le associazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali, con le quali si impegna a riscuotere per loro conto dai datori di lavoro il contributo di finanziamento alle casse di previdenza di malattia a carico delle stesse associazioni sindacali.
Tali convenzioni prevedono a carico dell’Inps la sola riscossione del contributo per conto delle associazioni ed è esclusa – nei confronti dell’Istituto – ogni competenza o responsabilità nel merito.
Spetta alle suddette associazioni l’informativa specifica ai loro iscritti sulle modalità di versamento ed eventuali verifiche sulla correttezza del pagamento.