Via libera alla presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” per quelle imprese che non si sono avvalse degli sconti fiscali previsti dalla Tremonti-ter, in attesa che gli organi competenti si pronunciassero positivamente sulla cumulabilità con altre agevolazioni. Questa è l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 132/E, pubblicata oggi, che riserva lo stesso trattamento alle imprese che hanno invece deciso di usufruire dello sconto ma che non hanno ricevuto l’ok sulla cumulabilità. In questo caso sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa “a sfavore”, con possibilità di ravvedimento operoso.
Gli investimenti agevolati – L’articolo 5 del Dl 78/2009 prevede, per le imprese che effettuano investimenti in nuovi macchinari, la possibilità di detassare dal reddito d’impresa un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Lo stesso articolo non prescrive comunque un divieto di cumulo del beneficio con altre misure di favore, a meno che le norme relative non dispongano diversamente.
Con la risoluzione n. 132/E, l’Agenzia fornisce istruzioni in merito alla possibilità di avvalersi delle dichiarazioni integrative per modificare, a seguito dei pareri sulla cumulabilità, il comportamento fiscale adottato dalle imprese.
L’integrativa “a favore” - Una volta definita positivamente dalle altre Amministrazioni competenti la questione della cumulabilità con altre misure di favore, il contribuente, che non si è avvalso dell’agevolazione, può presentare la dichiarazione integrativa entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva a quella in cui avrebbe dovuto richiedere lo sconto. Qualora il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa sia scaduto, è possibile richiedere il rimborso e, in caso di silenzio rifiuto, procedere con il ricorso.
L’integrativa “a sfavore” - Se il contribuente ha deciso, invece, di usufruire comunque dell’agevolazione, ma l’esito sulla cumulabilità è risultato negativo, la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Tuttavia, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata prima dell’avvio dei controlli, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.