Scade il 12 gennaio p.v. il termine affinchè il datore di lavoro possa erogare le competenze relative al 2010 per i suoi lavoratori dipendenti ed entro tale data i lavoratori stessi possono comunicare eventuali ulteriori redditi di lavoro dipendente e/o assimilati percepiti sempre nell'anno 2010, ai fini delle operazioni di conguaglio che devono essere effettuate entro il 28 febbraio.
In Italia le imposte vengono calcolate secondo un sistema progressivo volto a sostenere la capacità contributiva del singolo in funzione della capacità del reddito prodotto, affinchè quanto più elevato è il reddito tanto più sia più elevata l'imposta.
Il conguaglio fiscale è la sommatoria dunque di tutti gli imponibili dell’anno, compresi eventuali compensi derivanti da altri datori di lavoro o terzi e la ripresa delle imposte pagate, del ricalcolo delle detrazioni fiscali e delle detrazioni per carichi familiari e nella eventuale ripresa di deduzioni fiscali e oneri vari dichiarati dal dipendente.
L’imposta, in base al criterio di cassa, deve essere applicata nel periodo di paga in cui viene corrisposto il compenso, ad eccezione del conguaglio di fine anno che, come sopra detto, può essere operato entro il 28 febbraio. La tassazione si applica mensilmente ma il periodo di imposta è annuale ed insiste su un anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre.
Nel caso in cui un lavoratore abbia instaurato nell'anno diversi rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro, alla fine dell’anno il datore deve effettuare il conguaglio sulla base di tutti i compensi lordi erogati.
Quando l’imposta trattenuta supera il compenso da erogare al dipendente si verifica la cosiddetta incapienza.
In tale caso due sono le ipotesi:
a) se il dipendente prosegue il rapporto può restituire o farsi trattenere, tramite il datore di lavoro, in qualità di sotituto d'imposta, l’imposta dovuta anche in forma rateizzata nei mesi successivi.
b) se il dipendente interrompe il rapporto di lavoro deve restituire l’imposta dovuta al datore oppure il datore segnala sul CUD l’imposta non versata e dovuta dal dipendente.
Vale la pena, a tale proposito, ricordare cheil modello Cud riepiloga i redditi corrisposti (emolumenti correnti, arretrati anni precedenti, TFR e altre indennità e somme) nel periodo d'imposta oggetto di certificazione, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.
Il contribuente che nel periodo d'imposta ha percepito esclusivamente redditi attestati nel Modello Cud è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio.