Sabato, 23 Novembre 2024

MEF, emissione BOT del 21 settembre


I BOT sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto. I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro.


MEF, emissione BOT del 21 settembre

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Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato. I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti degli operatori indicati nel decreto di emissione. In attuazione di quanto disposto nella Sez.II - Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

 Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, con l'osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l’immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto. Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l’importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nel decreto di emissione. Gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare al collocamento supplementare dei BOT semestrali, nei termini sopra indicati. L’offerta della tranche supplementare è stabilita di norma nella misura del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nel decreto di emissione. Tale percentuale rappresenta l’importo offerto nel collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di modificare dopo la chiusura dell’asta ordinaria, in base alle esigenze di domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo. Gli “Specialisti” che non hanno partecipato all’asta ordinaria non sono ammessi al collocamento supplementare. L’assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell’asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione.

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