Giovedì, 21 Novembre 2024

L'Ispettorato su ASD ed esoneri contributivi


 

La circolare del 1 dicembre u.s.  ribadisce la volontà della normativa speciale riservata ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici ai fini della promozione della pratica dello sport dilettantistico. L’associazione/società sportiva dilettantistica deve però essere iscritta al registro delle società sportive e riconosciuta dal CONI che ha funzione di “unico certificatore della effettiva attività sportiva” (D.L. n136/2004, art.7 e L.n.186/2004).


L'Ispettorato su ASD ed esoneri contributivi

 

Si tratta infatti di ASD e SSD senza fini di lucro e l’art. 67 del TUIR riferisce le prestazioni riconducendo tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari, i compensi, i premi, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per attività amministrativa non professionale. L’Agenzia delle Entrate avendo poi meglio chiarito che vi rientrano anche i casi di attività volte alla formazione, alla preparazione in momenti al di fuori della manifestazione sportiva riprendendo la norma della L. 14/2009 si evince che sono compresi gli istruttori e gli addetti al salvataggio nelle piscine. La natura professionale si deve evincere in maniera più completa da un’analisi più approfondita che vada ben oltre dunque la capacità posseduta. L’attuale attenzione si è resa necessaria per il recepimento della Direttiva europea 2013/55/UE con il recente d.lgs. 15/2016 per la garanzia del riconoscimento di professioni come allenatore, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e altro che gli stranieri possono svolgere in Italia.

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