Accessi ispettivi - Regime sanzionatorio, Strumenti difensivi del datore di lavoro, Accesso agli atti, ricorsi è il convegno tenutosi il 27 aprile a Lecce con il dott. Francesco Manfreda, ispettore del lavoro presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) di Lecce, relatore per un'iniziativa con cui entra in scena nel territorio salentino l'Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.
L'ispezione viene presentata quale strumento di tutela indiretta delle imprese sane, considerato che nel 2016 oltre il 50 per cento delle aziende controllate hanno ricevuto il verbale di regolarità ad onore del lavoro del datore di lavoro e del consulente del lavoro che li assiste.
L'ispezione del lavoro è un procedimento amministrativo di natura istruttoria ed il riordino avuto con il d.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione della L. 10 dicembre 2014 n. 183, ha unificato le figure ispettive, introitando nell'organico del corpo ispettivo dell'ITL gli ispettori Inail ed Inps che non è ancora del tutto in vigore per problemi nazionali, ma che nel giro di poco sarà pienamente operativo.
I compiti degli ispettori, secondo la nuova normativa, riguardano tre ambiti: applicazione delle norme in materia giuslavoristica, applicazione dei contratti collettivi, funzionamento delle attività previdenziali ed assistenziali. In precedenza l'ispettore aveva solo una vis repressiva, mentre, con il nuovo decreto, svolge anche attività di prevenzione e promozione per informare i datori di lavoro delle novità normative introdotte, onde evitare l'insorgere, dall'oggi al domani, di nuove irregolarità, senza che vi sia il tempo di prenderne atto ( d.lgs149/2015, art. 8). Gli ispettori assumono altresì ruolo centrale nel diritto di interpello (d.lgs149/2015, art. 9) in qualità di mediatori tra il lavoratore e la ditta per conciliare le richieste opposte (d.lgs149/2015, art. 11), ma hanno anche poteri di diffida accertativa dei crediti patrimoniali (d.lgs149/2015, art. 12).
Nei luoghi di lavoro l'ispettore del lavoro ha diritto ad entrare in qualunque ambiente, se oggetto di ispezione. Se l'ispettore del lavoro entra in un'azienda senza qualificarsi, commette un'irregolarità e il datore di lavoro ed il lavoratore possono opporsi. L'ispettore deve fare in modo di arrecare la minore turbativa possibile, ma non esistono limiti orari all'esercizio delle sue attività di controllo. Essere ufficiali di polizia giudiziaria (UPG) quali sono gli ispettori del lavoro, significa avere la possibilità di accedere a tutte le attività con ampi poteri investigativi per accertamenti, anche con rilievi di natura penale, per cui, su delega dell'autorità giudiziaria, può procedere a perquisizioni ed a sequestro di cose pertinenti al reato. Dal 1 gennaio 2017, con l'entrata in vigore del decreto 149/2015, anche gli ispettori ex Inps e ex inail hanno questi poteri che, per poter svolgere, hanno dovuto fare degli specifici corsi. In ambito penale l'ispettore può disporre una prescrizione obbligatoria, un sequestro preventivo nei cantieri edili, una diffida per le ritenute previdenziali, una diffida per omesso versamento dei contributi e premi.
L'attività di vigilanza può essere d'iniziativa programmata, in quanto sono stati individuati d'ufficio dei settori e si procede in determinati luoghi, altrimenti può essere a vista o su richiesta di intervento per denunzie da parte del lavoratore, delle autorità giudiziarie e delle oo.ss. Non si presta a denunzie da parte di aziende rivali delle imprese, per cui vengono accantonate quasi tutte le denunzie anonime ed il direttore degli ispettori, prima di procedere, le passa al vaglio per non prestare il fianco a problemi di natura privatistica, che vanno affrontati in altra maniera. Di fronte ad una richiesta circostanziata, l'ispettore deve sempre dare una risposta, rilasciando l'esito dell'accertamento. L'accesso breve ha una particolare modalità operativa utilizzata in determinati periodi dell'anno, per esempio in campagna durante le diverse attività a carattere stagionale.
Pianificazione, accesso ispettivo, verbalizzazione, rapporto ispettivo, ordinanza di ingiunzione e riscossione coattiva sono i sei step che completano i procedimenti, che riguardano l'ispettore nei primi quattro e gli uffici negli altri due. La legge prevede l'obbligo in base al quale l'ispettore deve informare il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere dal consulente del lavoro che potrà recarsi presso la sede dell'ispezione ed essere presente agli accertamenti in corso, ma questo non impone la sospensione dell'attività in corso, ponendosi tale circostanza differente dai casi in cui la legge specifica la sospensione, come nel controllo del tasso alcolemico in cui la polizia è tenuta ad attendere l'arrivo dell'avvocato.
L'ispettore, durante l'ispezione, non è tenuto a comunicare con il consulente del lavoro telefonicamente. La delega al consulente del lavoro è un riscontro richiesto in una fase successiva dell'ispezione, mentre, durante il processo ispettivo, l'ispettore ha facoltà di richiedere il tesserino.
L'ispettore deve dare tutte le informazioni che gli sono richieste ai fini della trasparenza e le dichiarazioni rilasciate dal lavoratore devono essere circostanziate al fatto, ma confermate anche da parte di altri lavoratori per trovare riscontro dei fatti, affinché possano procedere alla contestazione. Prima di redigere il verbale unico, che deve poggiare su basi solide, vi è l'obbligo di rilettura delle dichiarazioni rese, perché il lavoratore possa poi sottoscrivere letto, confermato e sottoscritto. Laddove esistono dati oggettivi, è possibile la ritrattazione di una dichiarazione, che è diversa dal semplice errore materiale, considerato anche che, alle volte, quest'ultima evenienza è riconducibile anche agli stessi ispettori del lavoro. La dichiarazione non può essere rilasciata in copia e solo in un secondo momento il lavoratore, nel corso dell'attività ispettiva, può richiederne copia, anche tramite delega al proprio sindacato o al proprio avvocato.
Mentre i fatti acclarati dagli ispettori durante il processo ispettivo fanno piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., le dichiarazioni del lavoratore sono, altresì, semplici indizi non vincolanti per il giudice, come le considerazioni dell'ispettore fatte anche durante l'indagine svolta.
La circolare n 41 del 2010 specifica che il mancato riscontro non può essere contestato dall'ispettore, in quanto il valore probatorio delle dichiarazioni del lavoratore è pressoché nullo se non riscontrati da elementi oggettivi concordanti.
La conciliazione monocratica è possibile se ancora non è avviata l'indagine.
È possibile procedere alla sospensione dell'attività con attenzione alle micro imprese.
La sentenza n. 45 del 2013 del Consiglio di Stato ha specificato che gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono rifiutare l'accesso agli atti al lavoratore, rilasciando però motivazione ed il lavoratore può ricorrere, in maniera veloce, al Tar.