Da una lettura del disegno di legge n 2233 dell'8 febbraio 2016 la nuova legge comprende le nuove misure che rendono più attuabile il lavoro agile modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato per incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. ma restano esclusi dall'ambito di applicazione tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori. I lavoratori autonomi rientranti nella disciplina sono altresì equiparati alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.
I lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps potranno usufruire dei congedi parentali mentre le prestazioni di lavoro autonomo svolto in maniera continuativa nei casi di gravidanza non si interrompono ma si sospendono per un periodo massimo di centocinquanta giorni senza diritto di corrispettivo.
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.
Il lavoro agile, quale prestazione di lavoro subordinato, si svolge con le seguenti modalità: a) la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici; c) quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa.