"La dignità del lavoro professionale" è il tema convegno presso l'art Hotel & Park di Lecce il 20 giugno 2017 per assistere al relatore Vincenzo Silvestri, vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in ripresa video per la formazione obbligatoria continua relativamente ai temi di deontologia professionale.
Si vuole riflettere se il lavoro autonomo professionale sia oggetto di discriminazione per cui il legislatore considera la parte debole solo il lavoro subordinato e quindi riconosca solo al lavoratore dipendente la dignità oggetto di salvaguardia. L'art. 1, che ricorda che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non specifica un tipo di lavoro, piuttosto che un altro. Attraverso il lavoro si realizza la personalità dell'uomo e la dignità dello stesso. La dignità è quel fondamento dell'essere umano che deve essere considerato come fine ultimo al di là dell'utilità che dalla nostra Costituzione non prevede il riconoscimento dell'essere umano, in quanto tale e basta, ma la vede attraverso la propria dimensione relazionale, il lavoro dei vent'anni un volano per l'uomo per acquisire dignità nella società. Il lavoro per la lettura della Costituzione dall'art. 1 all'art. 4, ma anche il titolo III dall'art 35, l'art. 36 che parla della retribuzione equa e sufficiente, che è sicuramente una norma dalla quale si può anche evincere che l'equo compenso debba essere anche per il lavoratore autonomo. Nell'art.15 della Carta di Nizza, ovvero la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europa, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e riproclamata con revisioni il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, sancisce il diritto di libertà professionale e il diritto di lavorare in quanto ogni persona deve avere la libertà di svolgere la propria attività nella libertà professionale. Sempre nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE l'art. di 16 è specificata la libertà d'impresa. In Spagna gli ordini professionali sono riportati nella Costituzione e sono tutelati così in Germania gli avvocati sono delle istituzioni che si abilitano presso l'ufficio del giudice e che abbia superato due esami di stato. In Spagna la legge 2 del 2007 prevede la possibilità di creare società professionali tra diversi professionisti. Anche in Germania è prevista la possibilità di costituire società professionali o in partenariato tra professionisti. È vigente il codice deontologico e a differenza dell'Italia sono applicati i minimi tariffari professionali.
Segue la ripresa video degli interventi del 9^ Congresso Consulenti del Lavoro dello scorso 27 aprile per riflettere sulle domande che vedono in concorrenza anche all'interno degli ordini professionali relativamente all'apparente contrapposizione tra etica e competitività. La registrazione video trasmette gli interventi dei consiglieri Luca De Compadri e Francesco Sette ed il capo di vigilanza della DTL della Basilicata Giuseppe Cantisano. Compadri ricorda il tema della solidarietà della funzione professionale, che attraverso il codice deontologico, la Bibbia delle professioni, offre e garantisce concorrenza libera nell'ambito della regola deontologica, quale espressione di valori intimamente legati alla cultura l'amico -religiosa, ricordando che la professione intellettuale, aiuta lo sviluppo democratico del Paese, al contrario delle teorie dei liberisti che ne chiedono la cancellazione. Gli ordini evitano lo statalismo, con l'opinione libero, con lo spirito critico prendono le parti del libero cittadino di fronte a leggi che vengono fuori astratte e si evita la burocrazia fredda per far crescere una società che si dia regole per il sociale.
I professionisti sono il collante necessario tra la res publica e i cittadini. Il professionista non produce solo reddito, ma apporta contenuti etici alla società e l'innovazione digitale è parte essenziale della deontologia, in quanto la semplificazione non è banalizzare, ma rendere l'adempimento semplice, ovvero significa semplificare la lettura della norma che può in ogni caso essere fatta da chi ha una preparazione giuridica ed umana, che non può essere svolta da tutti. L'innovazione è nello sviluppo. Nell'ambito della sussidiarietà si può sviluppare la Seco, il Consulente del Lavoro non fa solo cedolini. La certificazione dei contratti, le politiche attive con il mantenimento della dignità e il decoro della professione
"Il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.....". Lo svilimento della professione è ridotta a servizio art. 2233 del c.c. .
Compadri ricorda come l'art. 348 del c.p. per l'esercizio abusivo della professione non sia sufficiente ed afferma che occorre inasprire queste pene, perché è un reato contro la collettività perché devono essere tutelati gli interessi della gente per evitare il capitalismo totalitarista secondo quella direzione attuale che guarda lo spread e non altro ed i Consulenti del lavoro sono per la tutela dei diritti del cittadino fruitore.
Il dott. Sette interviene sul tema dell'abusivismo per porre considerazioni sulle attività oggi più regolari svolte dai Centri elaborazione dati grazie ad una serie di emanazioni normative che ne hanno meglio definito gli ambiti operativi che non devono assurgersi al ruolo ed all'esercizio della consulenza del lavoro.
Le associazioni di categoria devono costituire al proprio interno le attività di amministrazione del personale e non possono esistere società commerciali che svolgano tale adempimento. Gli adempimenti riservati menzionati nella legge istitutiva 12/69, art. 1, co. 5 non significa che possano svolgere tali funzioni perché altrimenti sarebbero stati riferiti nel co. 4.
L'intervento di Giuseppe Cantisano Capo Ispettore della DTL della Campania ricorda l'azione dell'Ispettorato del lavoro che controlla le imprese.
Segue poi l'intervento di Gaetano Pacchi della Fondazione Consulenti del Lavoro per dare chiarimenti sulla depenalizzazione che fa temere che i reati possano essere meglio perpetrati, ricordando che si tratta di uno strumento che ricorre per sopraggiunte necessità di rispondere ad esigenze di deflazione del numero dei processi, in quanto l'autorità giudiziaria non è in grado di svolgere tutte le attività per esubero di casi che impediscono lo svolgimento dei giudizi.
Fa presente l'importanza che assumerebbe l'eventuale uso della nuova norma del caporalato, di cui ne fa una succinta lettura, a mero titolo esplicativo, nella oggi più vasta intermediazione illecita nel settore del lavoro che non guarda più solo l'agricoltura, per cui la Procure della Repubblica potrebbe, con essa, affrontare il problema della depenalizzazione.
Le condizioni di sfruttamento si hanno nella reiterazione di un comportamento (art 1, co. 603) nell'iter formativo di un rapporto di lavoro, per cui indice di sfruttamento costituisce la corrispondenza di una o più di questa norma, per cui si possa adombrare la condizione del lavoro. La raccomandazione ai media è infatti quella di smettere di parlare di caporalato, ma di riconoscere l'ampio respiro della norma la cui finalità vuole colpire lo sfruttamento del lavoro in generale. Il sequestro preventivo dell'azienda, previsto dal codice di procedura penale, prevede che si possa sequestrare tutto il complesso aziendale, per quanto tale facoltà è uno strumento molto pericoloso, perché sottrae attività per impedire il protrarsi di alcuni reati che mettono a repentaglio le norme che regolano il mercato del lavoro.
L'intervento della dott.ssa Carmen Palumbo richiama i riferimenti normativi per i temi di lealtà, correttezza e buona fede, centrali nell'etica professionale. A tal proposito, ricordando la necessità degli obblighi di riservatezza e di segretezza professionale, si ricorda che essi possono venire meno solo dinanzi a richieste poste da giudici per particolari tutele da salvaguardare espressamente richiamate dall'autorità giudiziaria. Relativamente all'obbligo di competenza, occorre riferirsi all'obbligo di non accogliere incarico ove non via sia la competenza e di svolgere gli obblighi di formazione obbligatoria continua, previsto oggi per legge, ma già precedentemente presente nel Codice dei Consulenti del Lavoro. L'obbligo della copertura professionale fa parte dei temi dell'etica che impone di indicare al cliente gli estremi della polizza assicurativa. L'accettazione dell'incarico previo riscontro che non abbia dato incarico ad altro collega. A seguito della legge Bersani, che ha abrogato i minimi tariffari, il compenso sospeso non può essere preteso senza il conferimento dell'incarico. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha rilasciato nel 2012 un fac-simile per la compilazione del mandato professionale per agevolare il professionista nell'adempimento di tale obbligo, a garanzia del riconoscimento del valore economico stesso della sua professione.
Il consigliere Segretario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce e coordinatore della Commissione Convegni, dott. Cosimo Forte, richiama l'importanza del carattere umano con cui occorre svolgere la professione, ponendosi, da subito e nel continuo, con attenzione e responsabilità partecipe con il cliente e con le sue diverse necessità di attività d'impresa nel rispetto delle vigenti norme.
Tra gli interventi degli astanti, è denunciato il caso di scorrettezze tra Consulenti del Lavoro che, seppure poste al vaglio delle attività del Consiglio di disciplina, si sono trovate in singoli casi che a tutt'oggi non si può considerare un fenomeno estinto, per testimonianze che, pur con condanne in terzo grado, continuano a svolgere la professione.
Ribadito in primis il punto essenziale in base a cui il cliente deve scegliere il professionista per la professionalità e non per la politica del prezzo. Non è possibile assistere il cliente contra legem.
Per il diritto dì trasparenza il cliente ha diritto a ricevere dei preventivi e garanzie di legittimità di operato dal Consulente che oltretutto, per essere in regola, deve provvedere al regolare versamento della quota annuale di iscrizione all'Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro.
Il preavviso dei 6 mesi deve essere sempre scritto nella cessazione del rapporto tra Consulente e cliente e non è possibile abbandonare il cliente perché non paga, ma va trattato nella prevista maniera giuridica, avvertendo anche altri colleghi delle attenzioni e delle responsabilità che bisogna avere qualora si lasci un'azienda.