L'esercente, che non deve effettuare alcuna comunicazione di inizio delle rilevazioni, al termine delle misurazioni deve inviare la relazione finale, con i risultati dei monitoraggi eseguiti, al Comune interessato e ad ARPA Puglia.
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, generato dal decadimento del radio, cioè dal processo per cui una sostanza radioattiva si trasforma spontaneamente in un’altra sostanza, emettendo radiazioni e la principale fonte del radon è il terreno, dal quale fuoriesce e si disperde nell'ambiente, accumulandosi in locali chiusi dove appunto diventa pericoloso per la salute. Il radon si può ritrovare anche nei materiali da costruzione, come il tufo o i graniti e le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas vanno svolte nell’arco di un anno suddiviso in due semestri (primavera-estate e autunno-inverno).
Il valore da non superare in tutti i locali è quello di 300 Bq/m misurati come media annuale, effettuando due misure semestrali (semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale).
Il superamento del valore limite, comporta l’inoltro al Comune entro 60 giorni, della relativa documentazione di un piano di risanamento che riporti i livelli di Radon al di sotto del limite di legge. Al termine dei lavori le misure saranno ripetute, per accertare il successo della bonifica, nelle medesime modalità (due misure semestrali), dichiarando al Comune, sotto la responsabilità di un Tecnico Abilitato alle Misurazioni di Radon, il rispetto del limite.
Anche ai fini del rilascio della certificazione di agibilità per gli edifici di nuova costruzione la concentrazione di attività di radon presente in tutti i locali dell'immobile non deve superare i 300 Bq/mc.
L’attività di monitoraggio prevede l’aggiornamento della verifica ogni 10 anni per le nuove costruzioni e ogni 5 anni per gli edifici preesistenti.
Si deve poi tenere conto che entro febbraio 2018 la Regione Puglia predisporrà un Piano regionale radon al quale ci si dovrà riferire con gli adempimenti che devono essere comunque svolti prima ai fini del mantenimento dei requisiti dell’agibilità.
Nella Legge Regionale n. 30 del 3 novembre 2016 non è previsto alcun obbligo di misura del radon all’interno di edifici residenziali.