Giovedì, 21 Novembre 2024

Al via le nuove prestazioni occasionali


Per le famiglie è attivo lo sportello telematico Libretto Famiglia, mentre il Contratto di prestazione occasionale è il nuovo canale di accesso per le aziende e per i lavoratori autonomi compresi i professionisti.


E' online il servizio per le prestazioni di lavoro occasionale: dal 10 luglio 2017 gli utilizzatori, ovvero i datori di lavoro, possono richiedere prestazioni di lavoro occasionali da parte dei lavoratori, ovvero i prestatori.

I canali di accesso sono il Libretto famiglia (LF) per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale, il Contratto di prestazioni occasionali (Cpo) per gli altri soggetti per attività che non abbiano oltre 5 dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni. I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico.

I passaggi da compiere, tramite il servizio online, sono i seguenti: registrazione del datore di lavoro e del lavoratore, indicazione da parte del lavoratore della modalità con cui intende essere retribuito, inserimento in procedura da parte del lavoratore della comunicazione di lavoro occasionale, pagamento diretto del lavoratore da parte dell’Inps entro il 15 del mese successivo alla prestazione.

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art. 54 bis, Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere utilizzati per attività lavorative da svolgersi in modo sporadico e saltuario.

Gli utilizzatori quali le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il libretto famiglia, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, per compensare attività lavorative di durata non superiore a un’ora.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra  ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università, persone disoccupate, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, l'attuale prestazione di sostegno all’inclusione, che sarà sostituito dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (Circ. Inps 5 luglio 2017, n. 107).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Del valore di 10 euro di ogni unità di pagamento, 8 euro sono per il compenso del prestatore, 1,65 euro sono trattenuti per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo Inail,  e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il Libretto famiglia sono piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare.

Per l’utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici e, per usufruire del libretto famiglia, sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa, e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa: i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione, la durata, l’ambito di svolgimento, altre informazioni per la gestione del rapporto. Il prestatore, alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, riceve notifica della stessa tramite mail o via sms. L’Inps eroga direttamente i compensi pattuiti entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione.

Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni. Sono quindi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti, le Onlus, le associazioni, ecc. Con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

I limiti economici corrispondono per ciascun prestatore a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, per ciascun utilizzatore a compensi di importo non superiore a 5.000 euro. Per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, l'importo non deve superare 2.500 euro.

Tali importi sono per i compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o a un ciclo di studi presso l’università, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), o ad altre prestazioni di sostegno del reddito. Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. 

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Definito il limite giornaliero in base a cui il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di 4 ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore, ovvero la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione Inail, nella misura del 3,5%. L'Inps, sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore, trattiene l'1% per onere di gestione.

La legge prevede alcuni limiti all’utilizzo del contratto di prestazioni accessorie e non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno precedente, hanno occupato oltre 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività di agricoltura ed edilizia oltre che per l'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele è effettuatto dall’utilizzatore almeno che 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento della prestazione, la durata, la tipologia, il settore dell’attività lavorativa ed altre informazioni per la gestione del rapporto.

Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro 3 giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere. Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail, o via sms.

Se la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’Inps tratterrà la somma del compenso pattuito tra le parti, indipendentemente se la prestazione sia stata effettivamente resa, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e Inail. Il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i 3 giorni successivi. In tal caso, la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione è inibita.

Le imprese del settore agricolo possono ricorrere al contratto di prestazioni occasionali impiegando esclusivamente alcune categorie di lavoratori che in ogni caso non devono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e che siano: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, studenti con meno di 25 anni di età; persone disoccupate, ex art. 19, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ovvero che abbiano presentato all’Anpal la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID),  percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel settore agricolo il compenso minimo è determinato in base all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

Anche in tal caso l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata. La durata della prestazione può essere riferita solo a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per le attività specifiche previste dalla legge che sono nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato, per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il contratto di prestazioni occasionali indipendentemente dal numero di dipendenti.

Voucher 2017

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