ZEMA, a far data dal 25.01.2018, è Ente Attuatore di attività finanziate da Fonditalia, ovvero ha la gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte in favore dei dipendenti delle Imprese beneficiarie, effettuata tramite la presentazione di Progetti formativi e la richiesta di contributi a valere sui Conti Aziende attivi.
Le imprese possono organizzare corsi gratuiti per i propri lavoratori delegando la ZEMA alla gestione del loro Conto Aziende e della quota che FondItalia destina alla formazione nelle imprese. Per la formazione dei propri dipendenti le imprese possono aderire ad un Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, alimentato dal contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che i datori di lavoro versano all'Inps: “l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo” (art. 25 della Legge n. 845/1978). In pratica, scegliendo di aderire ad un Fondo tramite il flusso Uniemes, l'azienda ha la possibilità che lo 0,30% del contributo versato le ritorni in azioni formative volte a qualificare i lavoratori, in sintonia con le proprie strategie aziendali. Con alcune limitazioni, è inoltre possibile la mobilità tra fondi (circolare Inps del 1 ottobre 2009 n. 107).
ZEMA assiste le imprese nell’attuazione di quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs. 81/2008 coordinato D. Lgs. 106/2009 e s.m.i.. La sicurezza sul lavoro è un obbligo in capo alle aziende con almeno un lavoratore, al di là della sua tipologia contrattuale 90 giorni dall’inizio dell’attività al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
OBBLIGHI PER LE IMPRESE CON LAVORATORI EX D.LGS.81/2008
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR). Obbligatoria la redazione del DVR con data certa ex D. lgs. 81/2008, previste sanzioni amministrative e penali (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da euro 2500 a 6400). Il DVR riporta l’effettuata valutazione dei rischi, le procedure e le misure di prevenzione e protezione, oltre che i nominativi delle figure obbligatorie del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Nel Servizio di Prevenzione e Protezione, che deve essere istituito presso ogni attività produttiva ove sia presente almeno un lavoratore, al di là della tipologia contrattuale applicata, le altre figure obbligatorie che devono essere nominate sono l’Addetto al primo soccorso e l’Incaricato antincendio, abilitati all'esercizio della funzione dopo il sostenimento di corsi specifici.
- SORVEGLIANZA SANITARIA. È posto l’obbligo della sorveglianza sanitaria ormai in tutte le realtà lavorative, per la prevenzione della malattia professionale. Occorre nominare un medico competente, per le visite mediche periodiche per ciascun lavoratore. Il medico competente stabilisce la cadenza delle visite periodiche, che di norma è annuale, oltre i casi previsti dal D.Lgs.81/2008. SANZIONI. È previsto l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 2.192,00 a 4.384,00.
- CORSI DI FORMAZIONE. Sono i corsi per le figure del Servizio Prevenzione e Protezione e per i lavoratori. |
ü CORSO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) La legge prevede la possibilità per i Datori di lavoro lo svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di RSPP, nonché di Addetto Primo soccorso, di Incaricato antincendio, salvo che nei casi tassativamente elencati nell’art. 31 del T.U. n. 81/2008 coord. D.Lgs.106/2009. Per l’RSPP occorre seguire un corso abilitante ex Accordo Stato regione del 21 dicembre 2011 corsi che varia a seconda della classe di rischio a cui appartiene l’azienda. AGGIORNAMENTO Quinquennale varia sempre in base all’appartenenza alla classe di rischio dell’azienda. SANZIONI mancata formazione RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00. ü CORSO ADETTO PRIMO SOCCORSO. La durata del corso abilitante, in attuazione di quanto stabilito dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388, varia in base alla classificazione dell’azienda in uno dei tra gruppi previsti: se rientra nel Gruppo A il corso è di 16 ore, se rientra nel Gruppo B o nel Gruppo C il corso è di 12 ore. AGGIORNAMENTO. E' obbligatorio, a cadenza triennale: 6 ore-Gruppo A, 4 ore/Gruppo B e C. SANZIONI mancata nomina e formazione: è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699.20 (art.37 co.9, D.Lgs.81/2008). ü CORSO INCARICATO ANTINCENDIO. La durata del corso abilitante varia in base all’appartenenza dell’azienda in luoghi di lavoro: a rischio di incendio basso 4 ore, a rischio medio 8, a rischio elevato 16 ore. SANZIONI mancata nomina e formazione. AGGIORNAMENTO È obbligatorio, a cadenza triennale. SANZIONI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699.20 (D.Lgs. 81/2008, art.37, co.9 lett.b). ü CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI. Il datore di lavoro provvede alla formazione di ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza, con corsi che variano a seconda della classe di rischio a cui appartiene l’azienda. AGGIORNAMENTO Varia sempre in base all’appartenenza alla classe di rischio dell’azienda. SANZIONI: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699.20 (D.Lgs. 81/2008, art.37, co.1 lett.b). ü CORSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può essere uno dei lavoratori designato, dopo la sua elezione svolgendo apposito corso abilitante di 32 ore. Tale figura entra nel merito della valutazione dei rischi. AGGIORNAMENTO. 4 ore annuali. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente informare i lavoratori della possibilità di eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, figura che il D.lgs. 81/8008 garantisce anche, ove presente, con gli RLS a livello territoriale o di Comparto. Vi sono una serie di procedure che ad un eventuale ispezione devono essere documentate, dalla informativa ai lavoratori, alle elezioni, alle comunicazioni Inail. SANZIONI. Mancata formazione RLS aziendale: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 1.315,20 a 5.699.20 (D.Lgs. 81/2008, art.37, co.10). Mancata Comunicazione Inail del nominativo RLS AZIENDALE. Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 54,80 a 328,80.
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