Giovedì, 30 Gennaio 2025

Giornalismo, le condizioni per l’esercizio del diritto di cronaca


Quali sono i doveri del giornalista e le garanzie dell’attività professionale.


Giornalismo, le condizioni per l’esercizio del diritto di cronaca

 

Il Dlgs n. 196/2003 ha ribadito che, nell’esercizio del diritto di cronaca, prevale il principio di pertinenza dei dati, ovvero delle notizie per meglio imprimere gli obblighi nel giornalismo di verità, utilità sociale e continenza. -“Secondo la dottrina, allora, il requisito dell’utilità sociale impone al giornalista l’obbligo di verificare, prima della pubblicazione del pezzo, non solo la verità dei fatti riportati, ma anche l’effettivo interesse che il pubblico possa avere per quei fatti, da intendersi non in termini soggettivi quale esigenza di soddisfare la propria curiosità”.

Dunque, in merito agli ambiti del giornalismo a garanzia di una libera informazione, partendo dall’art. 2 della Costituzione, vediamo che l’attività giornalistica deve rispettare la tutela della dignità della persona, anche nell’esercizio del diritto di cronaca. La sentenza n. 293/2000 della Corte Costituzionale richiama il comune sentimento della morale e l’art 3 della Carta fondamentale ribadisce il principio della dignità proclamandolo prima “addirittura” dell’uguaglianza.

Il diritto di cronaca e di critica trovano applicazione dop la tutela della dignità della persona, che a sua volta è un diritto inviolabile dell’uomo.

La dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale” (sentenza n. 293/2000 della Corte costituzionale).

La dignità della persona umana dalla Corte costituzionale richiama l’articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge", onde il principio della dignità è proclamato prima di quello dell’eguaglianza.

Anche l'articolo 41 della Costituzione "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" evidenzia come il rispetto della dignità della persona umana sia il pilastro fondamentale della carta dei “valori” della Repubblica democratica”.

“L’articolo 11 del Dlgs n. 196/2003, ...completa il quadro dei doveri richiesti al giornalista dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963. Quest'articolo 11 vuole che le notizie, in qualità di dati personali debbano rispondere alla normativa sulla privacy, ovvero: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”.

Uno sguardo attento deve essere posto nella lettura della Carta dei doveri del giornalista  (sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’8 luglio 1993) dove sono ribaditi gli obblighi in base ai quali non devono essere pubblicate immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, lesive della dignità della persona, né il giornalista deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale.

"Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione. Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale. Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare, né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale”. 

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