Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato lo "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" in Italia per 6 mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel contrasto nella diffusione del COVID-19 ha dettato agli italiani le Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, emanando il D.L. 23 febbraio 2020 n.6.La norma ha introdotto la possibilità dell'adozione di misure di sicurezza, quali il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area, il divieto di accesso al comune o all'area interessata, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, i servizi per l'infanzia e le scuole, comprese le attività didattiche quali i viaggi d'istruzione organizzati sia sul terriotorio nazionale, sia all'estero. E' stata così disposta anche la quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva. Il contenimento per chi entrava in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità era nella previsione della lettera i) dell'art. 1.
Successisivamente il DPCM 4 marzo 2020 dispone che debbano essere applicate le "misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", così passando ad uno stato di obbligatorietà dalla iniziale fase in cui era lasciata libera facoltà che poteva essere scelta dai diversi enti territoriali nelle more delle loro autonomie e responsabilità riferita dal D-L 6/2020. L'operatore di sanità pubblica svolge un ruolo determinante nel raccordo dellle comunicazioni alla prescrizione della permanenza domiciliare tramite contatto telefonico e accertando la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario informa il medico di medicina generale o il pediatra di riferimento anche ai fini dell'eventuale certificazione INPS come stabilisce l'art.2 co.2 let (c del DPCM 4-3-2020. Nel suo Allegato 1 sono riferite le Misure igienico sanitarie, in cui richiama l'attenzione la lettera m) che riferisce che le mascherine debbono essere utilizzate solo se si sopetta di essere malati, o se si presta assistenza a persone ammalate.
Già dopo solo quattro giorni il successivo D.P.C.M. 8 marzo 2020 introduce Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'Organizzazione mondiale della sanità dichiara il Coronavirus pandemia nella Conferenza dell'11 marzo u.s. Nella stessa giornata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma il D.P.C.M. 11 marzo 2020 in cui riferisce le Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale sospendendo le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 1. Valgono sempre le Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico della Circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020.
Le misure devono tener conto della situazione di rischio che, come si evince dalle informazioni sopra riportate, nel caso in esame è attualmente caratterizzata in Italia dall’assenza di circolazione del virus. Inoltre, come si evince dalla circolare del 31/1/2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
• lavarsi frequentemente le mani;
• porre attenzione all’igiene delle superfici;
• evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
Il 14 marzo u.s. viene emanato il Protocollo condiviso per la sicurezza dei lavoratori per indicare le modalità in cui gli operatori possono lavorare in sicurezza pur in periodo di dichiarata pandemia. Molto utile, a tal proposito, un confronto con il Vademecum per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo (Versione Aggiornata al 1 marzo 2020) realizzata da aias.
Grandi tensioni tra i cittadini italiani perchè in Lobardia e in Veneto scarseggiano i posti in rianimazione e molti meridionali rietrano nel Sud spaventando le regioni del Sud per l'aumento abnorme del pericolo contagio inevitabile pur con tutte le cautele; in tutta Italia scarseggiano le mascherine anche tra i sanitari e le strutture vengono chiuse e messe in quarantena perché il virus si diffonde anche nelle strutture ospedaliere.
L'Italia riceve aiuti dalla Cina mentre è in polemica con gli altri stati dell'UE per il rifornimento di mascherine e di fondi di vitale importanza per non collassare il sistema sanitario nazionale e per la capacità di resistere anche necessariamente al disagio economico.
Il Decreto Cura Italia che verrà approvato a breve dal Governo resta la norma attesa per proseguire nel contrasto dell'emergenza sanitaria ed economica che ha portato tutti gli italiani a chiudersi nelle proprie case per evitare il propagarsi ulteriore del Coronavirus.
- World Health Organization - Q&A on coronaviruses (COVID-19)
- Come lavare le mani - Tutorial World Health Organization (OMS)
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