Venerdì, 22 Novembre 2024

Sicurezza, entro il 30 p.v. autocertificazione di mancato carico penale


Il modulo di autocertificazione è disponibile sul sito del ministero del Lavoro

Sicurezza, entro il 30 p.v. autocertificazione di mancato carico penale

I datori di lavoro che hanno usufruito di benefici a partire dal 1° gennaio 2007 sono tenuti a trasmettere alla Direzione Provinciale del Lavoro l’autocertificazione attestante di non aver a carico procedimenti per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro entro il prossimo 30 aprile (termine per il primo adempimento).

L’obbligo vale anche per quanti non stiano più fruendo di benefici, come precisato, tra l'altro, dal Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 4549 del 31 marzo 2009.

Tale obbligo di legge, legato all'accesso agli incentivi contributivi in base alle nuove regole sul Durc, può essere adempiuto compilando il modulo di autocertificazione disponibile sul sito del Ministero http://www.lavoro.gov.it che deve essere compilato salvato sul proprio computer e firmato digitalmente ed inviarlo tramite semplice e-mail o meglio ancora posta certificata all'indirizzo AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it.

FRANCESCA MAGGIULLI

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