Venerdì, 22 Novembre 2024

Sicurezza, le modifiche al D. Lgs. 81/2008



Sicurezza, le modifiche al D. Lgs. 81/2008

Lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è in linea con i principi e i criteri direttivi della delega concessa dal Parlamento al Governo nella passata legislatura in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la Legge n. 123 del 2007. Un primo obiettivo del decreto è quello di correggere il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 approvato, come ben noto, in tutta fretta a Camere sciolte. L'intento è ora quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dal suo subentro.

Tra le varie analisi l’attuale disciplina, ad esempio, equipara il volontario a un vero e proprio lavoratore subordinato, ma trascura le peculiarità della prestazione resa penalizzando le associazioni di volontariato: al riguardo, il correttivo vuole garantire ai volontari una tutela analoga a quella dei lavoratori autonomi per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale ed attrezzature di lavoro, con l'informazione sui rischi presenti nel luogo in cui siano chiamati ad operare da parte dell’utilizzatore.

Le linee di azione del Governo con questo correttivo essenzialmente sono così riassunte:

- ogni impresa deve valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, la procedura per dare prova della data del medesimo documento nelle piccole e medie imprese, pur dovendo elaborare e aggiornare il documento completo, non è necessario andare dal notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione…);

- maggiore prevenzione con più formazione, migliore informazione, effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive, uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, corpus appositamente disciplinato nel normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro per l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale, ampliando le possibilità di intervento ispettivo attraverso un diverso utilizzo del rispettivo personale;

- integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL per l’assistenza e la riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, per garantirne il più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa (i costi sociali da infortuni sul lavoro per sostegno alle famiglie delle vittime e per la riabilitazione dei lavoratori – sono stati quantificati in oltre 45 miliardi di euro, pari al 3,21% del Prodotto Interno Lordo);

- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa e pertanto, viene sostituito l’attuale parametro della “reiterazione” con quello innovativo di “plurime” violazioni, che consente la sospensione sin dal primo accesso ispettivo qualora si rilevi la contestuale violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’inserimento di ulteriori fattispecie incidenti sulla tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori sin qui non considerate (esempio: la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto). Infine, ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;

- è previsto che gli enti bilaterali e le università, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certifichino i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, per incentivare la diffusione di tali strumenti di gestione della sicurezza per procedure in ogni ambiente di lavoro. Nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza va favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese.

- la “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, mediante ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.). Inoltre, una complessiva rivisitazione dell’entità delle sanzioni per proporzionare le ammende e le sanzioni pecuniarie, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 (anno in cui venne emanato il D. Lgs. n. 626) ad oggi. Si consideri che l'aggiornamento delle sanzioni che in base all'indice ISTAT sarebbe dovuto essere del 36% con il D. Lgs. 81/2008 è stato del 50%.

Tutti gli interventi proposti intendono garantire il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati a lavoratori e alle loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro ed in ogni parte del territorio nazionale e, al contempo, dell’equilibrio delle competenze tra lo Stato e le Regioni in materia.

L’assetto della riforma sarà definitivo una volta completata la fase, immediatamente successiva alla approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri, del confronto tra Governo, parti sociali e Regioni.

FRANCESCA MAGGIULLI

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