Con la circolare n. 24 del 12 settembre 2011 il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’art. 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, dedicato alla regolamentazione dei tirocini formativi di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - così da ricondurli alla loro funzione di formazione e orientamento dei giovani.
Nella circolare in
oggetto si precisa, in particolare, che la norma non è retroattiva: le
disposizioni introdotte dal decreto legge non riguardano i tirocini avviati o
approvati prima del 13 agosto, che proseguiranno seguendo la normativa
precedente e fino alla loro scadenza.
La circolare chiarisce, inoltre, che per prevenire gli abusi e un utilizzo distorto di questo strumento formativo, il personale ispettivo responsabile verificherà l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa. Qualora il tirocinio già in corso non risultasse conforme alla nuova disciplina, il personale ispettivo potrà riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative e con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sinora omessi.
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