In attuazione del Piano Straordinario per il lavoro in Puglia 2011, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia del 3 novembre 2011 l’Avviso pubblico n. 4 per gli incentivi per tirocini finalizzati non solo ad azioni di orientamento e formazione, ma anche al conseguimento di una esperienza lavorativa volta alla qualificazione/riqualificazione professionale nei confronti di soggetti in condizioni di relativo svantaggio nel mercato del lavoro, giovani inoccupati/e e disoccupati/e, anche di lunga durata, che debbono essere inseriti/reinseriti nel mercato del lavoro.
E' prevista inoltre l'erogazione di incentivi per l’assunzione, alle imprese ospitanti che, al termine del periodo di tirocinio, assumono il tirocinante o, in caso di più tirocinanti, assumono almeno il 50% di essi con contratto a tempo indeterminato con orario non inferiore alle 24 ore settimanali.
Il contributo per l’assunzione è pari ad un importo massimo al 50% dell'ammontare del costo salariale lordo nei 12 mesi successivi all’assunzione.
Sono ammessi a partecipare al predetto bando, che scadrà il prossimo 31 dicembre, tutte le imprese, cooperative, consorzi di piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Il tirocinio avrà una durata massima di 6 mesi per un numero complessivo massimo di 960 ore (40 ore settimanali), elevati a 12 mesi nel caso in cui il destinatario dell'intervento sia un soggetto un disabile ai sensi del Regolamento CE 800/2008, o un tossicodipendente, un alcolista, un soggetto condannato ammesso alle misure alternative alla detenzione.
In ogni caso, la durata del tirocinio e l’articolazione settimanale dell'orario devono essere indicate nel progetto formativo ed essere definite in coerenza con le competenze professionali obiettivo del percorso formativo. Ai fini del riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta è richiesta la frequenza di almeno l’80% della durata complessiva prevista.
In relazione al periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di una indennità di frequenza in favore dei tirocinanti pari ad un importo massimo di quattromilaottocento euro, ovvero ottocento euro mensili, per un numero complessivo massimo di 960 ore, di cui il 50% a carico della Regione Puglia e il restante 50% a carico del soggetto ospitante.
Nel caso in cui il tirocinio abbia una durata inferiore alle 960 ore, l’indennità di frequenza è proporzionalmente ridotta. In ogni caso, il periodo di tirocinio non potrà avere una durata superiore a sei mesi, salvo che si tratti di disabili, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Francesca Maggiulli