Su la formazione internazionale, giù l’imposizione fiscale. Le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate nell’ambito del programma Erasmus Mundus sono fuori dall’imponibile Irpef e non rilevano ai fini Irap. Rientrano, infatti, tra i sussidi corrisposti dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali, che l’articolo 3 del Tuir – comma 3, lettera d-ter – esclude espressamente dalla base imponibile dell’imposta sul reddito. Da questa esclusione deriva l’irrilevanza delle stesse somme anche ai fini del calcolo dell’Irap dovuta dalle amministrazioni pubbliche.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109/E di oggi, che prende le mosse dalla richiesta di un’università, interessata a sapere quale trattamento fiscale riservare alle borse di studio concesse nell’ambito del programma di cooperazione e mobilità internazionale.
In particolare, la risoluzione ricorda che la non imponibilità riguarda le borse di studio istituite per espressa volontà governativa e corrisposte da organi del Governo italiano, anche se versate materialmente da altri soggetti che agiscono per suo conto. Nel caso in esame, infatti, le borse di studio Erasmus Mundus sono erogate dalle università italiane in qualità di amministrazioni pubbliche dedicate alla formazione universitaria e post laurea.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.