Scade il prossimo mercoledì 29
febbraio la possibilità per le aziende di richiedere la riduzione del premio
Inail: l’Inail premia con uno sconto
denominato “oscillazione per prevenzione”, le aziende, operative da almeno un
biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti
dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). L’oscillazione
per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all’azienda,
determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. In base al D.M. 3
dicembre 2010, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in
relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno |
riduzione |
fino a 10 |
30% |
da 11 a 50 |
23% |
da 51 a 100 |
18% |
da 101 a 200 |
15% |
da 201 a 500 |
12% |
oltre 500 |
7% |
Possono beneficiarne tutte
le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità
contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti). E’
necessario inoltre che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a
quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento
nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
L’azienda deve presentare o spedire all’Inail, entro il 28 febbraio (29
febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è
richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
L’Inail, comunica all’azienda, entro i 120 giorni successivi al ricevimento
della domanda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento
adottato adeguatamente motivato. E' stato predisposto un elenco contenente la documentazione
che l'Istituto ritiene utile a dimostrare l'effettuazione degli interventi di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
riportati nel modello OT24.Tale documentazione viene di norma richiesta, in
fase di verifica, alle aziende che presentano l'istanza di riduzione.
La riduzione è applicata solo per l'anno nel quale è stata presentata la
domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio
assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene
del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le
disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data
del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
Per fruire della
riduzione, è necessario che i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti
requisiti:
§
applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e
dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
§
inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro,
di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del
periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause
ostative");
§ il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
Francesca Maggiulli