Venerdì, 22 Novembre 2024

Iva a esigibilità differita, Sì alla detrazione dopo un anno anche senza pagamento



Iva a esigibilità differita, Sì alla detrazione dopo un anno anche senza pagamento

Diritto alla detrazione dopo un anno dall’emissione della fattura anche senza pagamento del corrispettivo. Accredito sul conto corrente determinante per individuare il momento in cui l’Iva diventa esigibile in caso di pagamento non in contanti. Con la circolare 20/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul nuovo regime opzionale dell’Iva a esigibilità differita introdotto dal decreto legge anticrisi (d.l. 185/2008) per imprenditori, artigiani e professionisti con volume d’affari non superiore a 200 mila euro annui.

In particolare, il documento di prassi chiarisce che il sistema dell’Iva per cassa, che dal 28 aprile scorso consente di rimandare il versamento dell’imposta sul valore aggiunto alla data dell’effettiva riscossione del corrispettivo, non modifica l’obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie, tenendo conto che l’imponibile indicato nelle fatture emesse concorre alla determinazione del volume d’affari.

Inoltre, il cedente o prestatore, in sede di liquidazione periodica, deve calcolare l’imposta addebitata per rivalsa solo al momento dell’incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione. Dal canto suo, il cessionario o committente detrae l’imposta assolta sugli acquisti nel momento in cui paga l’importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall’emissione della fattura, anche in assenza di pagamento.

Se la transazione non avviene in contanti, ma per esempio con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l’imposta diventa esigibile viene desunto dall’estratto conto. È qui, infatti, che il cedente o prestatore può controllare l’accredito delle somme che gli spettano.

Il testo completo della circolare n. 20/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.

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