La sez. I del Quadro IS del modello IRAP 2013 è relativa alle deduzioni per il lavoro. In tale sezione al rigo IS1 sono riportati i contributi assicurativi, in particolare il numero dei soggetti cui si versano i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e la relativa deduzione. I righi IS2 e IS3 si riferiscono al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato cui si riferiscono le deduzioni forfettarie: queste sono di 4.600 o di 9.200 euro per ogni dipendente per i soggetti residenti in Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il decreto Salva Italia ha aumentato gli importi delle deduzioni rispettivamente a 10.600 e 15.200 euro per le assunzioni di lavoratrici nonché lavoratori under 35. Ai righi IS4 e IS5 troviamo il numero dei soggetti per i quali si usufruisce delle deduzioni relative alle spese per gli apprendisti, i disabili ed il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro, nonché un numero massimo di 5 dipendenti per i quali si beneficia della deduzione di 1.850 euro su base annua. Si noti che i dipendenti già conteggiati nei righi IS2 e IS3 non potranno essere presi in considerazione, né potranno considerarsi ai fini delle deduzioni fisse gli apprendisti, i disabili ed il personale impiegato con contratto di formazione e lavoro. Questo importo deve essere rapportato ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta e all’eventuale percentuale part-time. Al rigo IS6 va indicata la somma degli importi dei righi IS1 col. 1, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2. Al rigo IS7 l’eventuale somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni ed infine al rigo IS8 la differenza tra la somma delle deduzioni e le eccedenze, se presenti.
I termini di scadenza per la presentazione del modello IRAP sono:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (art. 5 del Tuir), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.