(Sa. Sa.) La dichiarazione annuale del sostituto d’imposta tramite il mod. 770 permette di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati sulle ritenute effettuate, sui versamenti eseguiti, i crediti, i dati contributivi, previdenziali e assicurativi relativi all’anno precedente. Questi elementi sono forniti dal dichiarante per lo più con il mod. 770/semplificato insieme alle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e lavoro autonomo. Il 770/ordinario deve essere presentato dai sostituti d’imposta che nell’anno di riferimento della dichiarazione siano intervenuti in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti in base alla legge a comunicare le ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati o operazioni finanziarie effettuate, oltre ai versamenti, le compensazioni e i crediti d’imposta utilizzati.
L’obbligo di presentare il modello 770 ordinario sorge per le società di capitali e altri enti commerciali soggetti all’Ires che abbiano distribuito utili di qualsiasi forma e denominazione nell’anno precedente. D’altra parte, l’obbligo di presentazione del modello 770 ordinario segue il principio di cassa, perciò ha rilevanza il momento in cui sono effettivamente distribuiti gli utili a prescindere dalla data della delibera assembleare. Se gli utili sono stati distribuiti nell’anno 2012 deve essere presentato il mod. 770/2013 ordinario, anche se la delibera risale ad anni precedenti. Infatti, secondo il suddetto principio, le somme percepite concorrono a formare il reddito dell’anno in cui sono riscosse, indipendentemente dal momento in cui si è avuta la prestazione lavorativa o la delibera dell’assemblea, come in questo caso. Diversamente, secondo il principio di competenza rileva l’imputazione temporale dei valori sul bilancio d’esercizio, e non invece il momento del pagamento o della riscossione. Prendiamo ad esame il caso di una s.r.l. che abbia optato per il regime di trasparenza. In base alle rispettive quote di partecipazione gli utili, formatisi sotto questo regime, sono distribuiti tra i soci, e sono esenti da imposta contribuendo a formare il reddito di questi. La ratio dell’obbligo deriva quindi dalla necessità di informare l’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di questi dividendi, su quali non è stata applicata la ritenuta Irpef.