La collaborazione di familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio non è posta all’obbligo di iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali Inps, in quanto è resa in virtù del legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale di parentela e di affinità che non prevede la corresponsione di alcun compenso: è questo il messaggio del direttore generale, dott. Paolo Pennesi, che indica in maniera inequivocabile il senso con cui gli organismi di vigilanza devono effettuare le operazioni di verifica nel territorio dello stato italiano.
La circolare ministeriale del 10 giugno u.s. sostiene inoltre che la natura occasionale è vincolata alla condizione che l’attività non sia svolta in modo prevalente o continuativo e che sia caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, per cui i collaboratori potrebbero essere ad esmpio pensionati oppure già titolari di un altro rapporto di lavoro.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva presso il Ministero del Lavoro ha chiarito alle Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro che in virtù di tale occasionalità è escluso un obbligo d’iscrizione alla Gestione assicurativa di competenza e pertanto, in occasione di una verifica, il personale ispettivo dovrà tenerne debitamente conto. La natura occasionale della collaborazione è da intendere “presuntiva”: pertanto l’onere della prova dell’esistenza di una prestazione lavorativa a tutti gli effetti ricade sul personale ispettivo. In particolare per il settore dell’artigianato, l’art. 21, comma 6 ter del D.L. 269/2003 precisa che “le collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado`…`sono svolteper un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”.Tuttavia, resta fermo in quest’ambito l’obbligo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Circolare del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2013