Nessuna soluzione di continuità tra cassa integrazione ordinaria (cigo) e cassa integrazione straordinaria (cigs). Quando siano state esaurite le 52 settimane della cigo le aziende potranno accedere alla cigs senza che ricorrano le fattispecie specifiche relative a “ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o procedura concorsuale”.
E’ questo l’effetto prodotto dal messaggio diffuso oggi dall’Inps, con il quale si “ordinarizza” la cassa integrazione straordinaria.
Nel testo si legge: “ la lettera circolare del ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali ha attualizzato il concetto di “evento improvviso ed imprevisto” che genera la crisi aziendale, nel senso che questa non deve necessariamente ascriversi a fattispecie interne alla singola impresa ma a tutte le situazioni quali riduzione delle commesse, perdita di quota di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito, che prolungandosi nel tempo comportino ricadute negative sui volumi produttivi e sui livelli occupazionali”. Il messaggio diffuso oggi dall’Istituto, presieduto da Antonio Mastrapasqua, spiega che “tenendo conto di tali indirizzi ministeriali si ritiene che rientri nelle fattispecie previste dalla norma la situazione per cui un’azienda la cui crisi sia ricompresa nei criteri sopra descritti possa accedere alla cigs immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la cigo, quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane”.
Le aziende dovranno quindi fare domanda al Ministero per la concessione della cigs, anche nella permanenza della crisi che ha motivato il ricorso alla cigo. Dopo la circolare 58 dell’Inps, con cui si rendeva flessibile il conto della fruizione delle settimane di cig (giorni/settimane), il messaggio odierno “va incontro alle esigenze delle imprese e dei lavoratori in presenza di fattori di mercato che impediscano la ripresa della attività produttiva” oltre il limite temporale delle 52 settimane.