Sabato, 23 Novembre 2024

Indennità ai Co.co.co.: domande entro 30 giorni dalla fine lavoro ma non si perde alcun diritto



Indennità ai Co.co.co.: domande entro 30 giorni dalla fine lavoro ma non si perde alcun diritto
Per la prima volta, da quest’anno, anche i lavoratori che siano “collaboratori coordinati e continuativi” o “a progetto” (co.co.co. e co.co.pro.) possono godere di una tutela del reddito, qualora venga a cessare il loro rapporto di lavoro. Lo scorso 26 maggio l’Inps (circolare n.74) aveva fornito le istruzioni per poter accedere ai benefici previsti dalla leggi 2/2009 (articolo 19) e 33/2009 (articolo 7).
La norma non indica termini perentori, ma precisa solo un termine “ordinatorio” per provvedere alla presentazione delle domande per ottenere il sussidio. In particolare la circolare Inps ricordava che nei casi in cui la “fine lavoro” si fosse verificata entro il 30 maggio, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 giugno 2009. Ma trattandosi di un termine “ordinatorio”, superandolo, non si perde in nessun caso il diritto alla prestazione, purché sussistano i requisiti indicati dalla legge.
Se l’evento “fine lavoro” dei co.co.co. e co.co.pro. si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate “entro 30 giorni dalla data dell’evento”.
Il sussidio previsto è una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008, per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l’una tantum deve essere commisurata al 10% del reddito da lavoro percepito”.
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