Stop al nome del farmaco in chiaro sullo scontrino parlante, al suo posto arriva il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre.
Con la circolare n. 40/E, emanata oggi, l’Agenzia delle Entrate si adegua prontamente alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e fornisce indicazioni operative ai fini della deduzione e della detrazione d’imposta prevista per le spese sanitarie.
In particolare, a partire dall’anno prossimo saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale: le farmacie sono dunque chiamate ad adeguarsi alle nuove indicazioni entro il 1° gennaio 2010. Nel frattempo, il vecchio e il nuovo sistema potranno coesistere: in entrambi i casi, sullo scontrino dovranno comunque essere sempre riportati anche natura (“farmaco” o “medicinale”), quantità dei farmaci acquistati e codice fiscale del destinatario.
La circolare n. 40/E di oggi dà concreta attuazione al provvedimento del Garante del 29 aprile 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 maggio, e risponde di fatto all’esigenza espressa dall’Authority di contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse pubblico a ridurre il rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali.