Nuove istruzioni agli uffici fiscali per la gestione del contenzioso tributario con i contribuenti che hanno subito l’evento sismico dello scorso aprile.
Pubblicata oggi la circolare 41/E che chiarisce l’ambito di applicazione della sospensione dei processi e dei termini processuali, prevista dall’articolo 5 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 che, con l’articolo 4, comma 1, proroga i termini processuali fino al 31 dicembre 2010.
Processi pendenti – Sospesi fino al 31 luglio 2009 i processi tributari che erano pendenti, alla data del 6 aprile 2009, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di L’Aquila, alla Commissione regionale dell’Abruzzo, con sede a L’Aquila e alla Commissione tributaria centrale, sezione regionale Abruzzo, a prescindere dalla residenza, dal domicilio o dalla sede delle parti. Fanno eccezione i procedimenti cautelari, per i quali non opera la sospensione.
Sono considerati “pendenti” i giudizi per i quali è stato proposto ricorso, anche se non ancora depositato, a condizione che non siano decorsi i trenta giorni utili per costituirsi in giudizio.
Sospesi pure i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento da svolgersi presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma.
Termini processuali – Nel caso in cui i termini per il ricorso o per l’appello erano pendenti alla data del 6 aprile 2009, la disciplina dei termini processuali varia a seconda della residenza o della sede operativa delle parti.
Per i soggetti residenti opera la sospensione dei termini processuali fino al 31 luglio 2009, a beneficio anche di tutte le altre parti del processo. A questo proposito, la circolare segnala la proroga dei termini al 31 dicembre 2010, prevista dall’Opcm in favore degli uffici delle Entrate, con sede nei comuni interessati dal terremoto e degli altri uffici fiscali che operano nei confronti di contribuenti con domicilio negli stessi comuni colpiti dal sisma. In sostanza, sottolinea la circolare, quest’ultima proroga assorbe il più delle volte gli effetti delle sospensioni previste precedentemente.
Per i soggetti non residenti che, alla data del 5 aprile 2009, non avevano sede operativa, né esercitavano attività lavorativa nei comuni indicati, non opera alcuna sospensione.
Non è applicabile la proroga al 31 dicembre 2010, prevista dall’Opcm n. 3780 del 2009, se non ricorrono specifiche condizioni, come ad esempio, la presenza, nel procedimento, di persone fisiche domiciliate fiscalmente o la cui attività aveva sede in uno dei comuni non compresi nell’elenco ufficiale delle zone colpite dal tragico evento, ma le cui abitazioni o immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, attestato mediante perizia giurata.
Il testo completo della Circolare 41/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e risoluzioni”. Su FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.