Spese leggere ma prova pesante per le imprese italiane che operano con imprese domiciliate nei paradisi fiscali. I componenti negativi derivanti da queste operazioni sono deducibili anche se non indicati in dichiarazione prima dell’entrata in vigore della Finanziaria 2007 (L. 296/2006). A una condizione: dimostrare che i soggetti esteri svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva o che le operazioni hanno avuto concreta attuazione e rispondono a un interesse economico reale. In questo caso resta ferma comunque l’applicazione della specifica sanzione introdotta dalla Finanziaria 2007, pari al dieci per cento dell’importo complessivo delle spese non indicate nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro.
Sono questi alcuni dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 46/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate precisa i confini della deducibilità dei costi da Paesi black list.