Sabato, 23 Novembre 2024

Variato l'importo dei contributi per i lavoratori domestici



Variato l'importo dei contributi per i lavoratori domestici

Sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per lol’anno 2010 per i lavoratori domestici, a seguito della stima della variazione percentuale del 0,7% nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il 2008 ed il 2009 2009.

L'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2009 e gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006, come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 restano in vigore.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a  €  7,22

 

oltre    € 7,22

fino a  €  8,81

 

oltre    € 8,81

 

 

€  6,40

 

€  7,22

 

 

€  8,81

 

€  1,34   (0,32) (2)

  

€  1,51   (0,36) (2)

 

€  1,85   (0,44) (2)

 

€   1,34    (0,32) (2)

 

€   1,51    (0,36) (2)

 

€   1,84    (0,44) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  4,65

 

€  0,98   (0,23) (2)

 

€   0,97    (0,23) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)   e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

Coefficienti di ripartizione 

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.

Coefficienti  di  ripartizione  -  Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

D.S.

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

17,4275%

 

  2,0325%

 

  0,0000%

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,9700%

 

0,831068

 

0,096924

 

0,000000

 

0,000000

 

0,062470

 

 

0,009538

 

1,000000

 

17,2075%

 

  2,1525%

 

 

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

20,8700%

 

 

0,824509

 

0,103138

 

 

 

0,000000

 

0,062770

 

 

0,009583

 

1,000000

 

Riferimenti normativi:

-       In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

-       In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

-       L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

-       L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

-        A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

-       A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

-       In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

-       In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50  punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997.

 (Fonte: Circolare Inps numero 11 del 28/01/2010)

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