Considerata la variazione percentuale dell’indice al consumo rilevato dall’Istat per l’anno 2009, pari allo 0,7%, per l’anno 2010 il limite minimo di retribuzione giornaliera, per l’assolvimento degli obblighi contributivi di legge, riferito ai settori di competenza dell’ENPALS, è pari a 43,79 euro (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2010, pari a euro 460,97 mensili).
Si ricorda che ai fini degli obblighi contributivi, i datori di lavoro, devono applicare predetti minimali di retribuzione solamente nei casi in cui questi risultino superiori ai minimali di retribuzione stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali.
A seguito della variazione del minimale di retribuzione giornaliera, a far data dal 1° gennaio 2010, risulta variata anche la misura della retribuzione oraria minima per la denuncia ed il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale nei casi di contratti a tempo parziale ("PART-TIME").
Al riguardo si ribadisce che, a decorrere dall’1.1.1989, la retribuzione minima oraria si determina moltiplicando il minimale giornaliero (43,79 euro) per il numero dei giorni di lavoro settimanale, previsti dagli accordi o contratti collettivi, a tempo pieno, riguardanti i singoli settori di lavoro e dividendo il relativo prodotto per il numero delle ore lavorative settimanali analogamente previste dai suddetti accordi o contratti collettivi.
Nell'ipotesi, pertanto, di contratti collettivi nazionali, che prevedano l'effettuazione di 5 giornate lavorative settimanali, per un totale di 40 ore, la paga oraria è pari ad euro 5,47 (43,79 x 5 : 40).
Lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, co. 18, della L. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura dello 0,7%, è pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, cc. 8 e 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale retributivo e pensionabile pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D. L. 384/92 convertito dalla L. 438/92 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad euro 92.147,00.
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31.12.95 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 671,75.
Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano rivalutati così come indica lo schema della circolare dell’Enpals riportato nell’allegato 1:
Il contributo di solidarietà (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce di retribuzione giornaliera.
Sportivi professionisti
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95 il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT nella misura dello 0,7% è pari, per l’anno 2010, ad euro 92.147,00.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di euro 92.147,00 e fino all’importo annuo di euro 671.877,00.
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del Decreto Legge n. 384/92, convertito dalla Legge n. 438/92 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 42.364,00 e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile di euro 92.147,00.
Per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 295,34.
Il contributo di solidarietà (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di euro 295,34 e fino all’importo giornaliero di euro 2.153,45.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2010, l’importo di euro 135,78 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 295,34.
Assunzioni agevolate
Per quanto concerne la contribuzione I.V.S. che deve essere versata dal datore di lavoro che abbia instaurato rapporti di lavoro agevolati (cfr. codici di agevolazione: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI), la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti, fermo restando quanto dovuto per la quota a carico del lavoratore, si precisa che l’aliquota è fissata al 10%.
Aliquote contributive
Per il riepilogo delle aliquote contributive per l’anno 2010, già in vigore dal 1° gennaio 2007, per gli sportivi professionisti e per i lavoratori dello spettacolo si rimanda alle tabelle in calce alla presente circolare.