S’allungano i tempi per l’emersione di attività detenute all’estero, ma regole e procedure non cambiano. Il nuovo calendario, infatti, come chiarisce la Circolare 3/E dell’Agenzia delle Entrate diffusa oggi, fissa per fine aprile, in accordo con quanto stabilito dal Dl 194/2009, il nuovo appuntamento con il termine ultimo entro cui i soggetti interessati potranno decidere se aderire alla speciale operazione di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale.
Il 30 aprile ultima chiamata, si chiude – Quindi, fermo restando i presupposti e i dispositivi procedurali applicati in riferimento alla prima finestra utile per l’adesione, i cui termini si sono chiusi il 15 dicembre del 2009, i soggetti interessati potranno ora regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento di una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute al 31 dicembre 2008 ed effettuare gli adempimenti richiesti per il rimpatrio o la regolarizzazione nell’arco temporale che va dal 30 dicembre 2009 sino alla data del 30 aprile 2010.
Calendario esteso, modalità immutate - I contribuenti che intendono usufruire dei nuovi termini per far emergere le attività detenute all’estero sono tenuti, quindi, alla presentazione della dichiarazione riservata ad uno degli intermediari abilitati, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009, e a fornire al medesimo intermediario la necessaria provvista per il versamento dell’imposta straordinaria.
L’imposta straordinaria allunga il passo – Se le modalità restano sostanzialmente immutate, è l’imposta straordinaria da applicare per tassare i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate nel corso del nuovo intervallo temporale che cambia passo. L’aliquota sintetica dell’imposta straordinaria dovuta, infatti, sarà pari al 60per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate per le operazioni effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Mentre per quelle poste in essere dal 1° marzo al 30 aprile 2010 l’aliquota salirà al 70 per cento del rendimento presunto.