In tema di apprendistato professionalizzante Confapi e CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto l’Accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 c. 5 ter del DLgs 276/03 per le PMI, in attuazione di quanto disposto ex art. 49, c. 5 ter, del DLgs n. 276/03.
L'accordo tra le Parti avvenuto in data 9 febbraio 2010 riporta le definizioni della nozione, dei contenuti e delle modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali ed i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
Le Parti, inoltre, hanno individuato le linee guida per la definizione, demandata ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di categoria, della durata – intesa come durata del contratto e come monte ore annuo di formazione -, delle modalità di erogazione della formazione stessa e della capacità formativa richiesta all’azienda.
Le Parti attribuiscono compiti importanti alla bilateralità ed individuano nell’ENFEA l’ente bilaterale deputato allo svolgimento dei compiti previsti per la bilateralità dall’Accordo di cui si tratta.
La formazione esclusivamente aziendale, andrà definita nell’ambito di un piano formativo elaborato a cura dell’azienda, sulla base delle indicazioni contenute nel CCNL di riferimento e da depositare presso l’ente bilaterale, entro il termine previsto per la comunicazione dell’assunzione dell’apprendista al CPI competente, ai fini dell’espressione del parere di conformità. Tale parere dovrà essere espresso entro 20 giorni. Annualmente l’impresa relazionerà l’ente bilaterale sull’attività formativa svolta.
Le Parti concordano sull’opportunità di favorire modalità di formazione interne all’azienda, qualificate e adeguate alle reali esigenze produttive. Con riferimento alla prima annualità, le Parti demandano all’ente bilaterale l’erogazione della formazione relativa alla conoscenza delle normative che regolano il rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e la sicurezza e che, almeno i 2/3 del monte ore di formazione trasversale e di base, sia erogato direttamente dall’ente bilaterale preposto, che potrà anche avvalersi delle strutture formative espressione delle Parti costituenti o da esse indicate e con la modalità di formazione esterna contrattualmente definita. Le Parti concordano che per le annualità successive alla prima, il CCNL di riferimento definirà sia la percentuale del monte ore annuo da dedicare alla formazione trasversale e di base, sia la percentuale di detto monte ore, da somministrare a cura dell’ente bilaterale, al fine di verificare le competenze acquisite e valorizzarle.
È prevista la presenza di un tutor per l’apprendistato, interno ed esterno, purchè dotato di idonee competenze acquisite anche nell’ambito di un percorso formativo di 16 ore promosso dall’ente bilaterale direttamente o tramite gli Enti di formazione accreditati presso la Regione e convenzionati con l’ente bilaterale stesso.
Le parti affidano all’ente bilaterale preposto, il compito di verificare la conformità al CCNL del contratto di apprendistato con annesso percorso formativo.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro, attesta l’avvenuta formazione e comunica all’interessato e all’ente bilaterale, l’acquisizione della qualifica professionale ai fini contrattuali secondo la normativa vigente.
Le Parti si impegnano a sostenere il coinvolgimento del FAPI per la promozione di azioni di sistema utili a sviluppare l’integrazione degli interventi formativi per l’apprendistato.
Le Parti si impegnano inoltre ad avviare a livello territoriale ipotesi sperimentali di attivazione dell’art. 50 del DLgs n. 276/03 e ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010, per sottoscrivere un’intesa volta a favorire nelle PMI l’applicazione e la valorizzazione dell’apprendistato di alta formazione.