Sabato, 23 Novembre 2024

Ritenute sui pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi,una guida agli adempimenti



Ritenute sui pagamenti eseguiti con pignoramento presso terzi,una guida agli adempimenti

Certificare, comunicare, dichiarare. Tre parole d’ordine dettate dal Fisco nel provvedimento che spiega passo dopo passo come effettuare le ritenute Irpef del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d’imposta. Una vera e propria guida dedicata agli adempimenti dei terzi erogatori delle somme e dei creditori pignoratizi, in attuazione del disposto dell’ultimo decreto anticrisi (dl 78/2009). Il provvedimento, in linea con la norma che affida al terzo l’effettuazione della ritenuta d’acconto del 20%, assegna al creditore pignoratizio la tassazione definitiva delle somme, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Terzo erogatore, cosa fare step by step - Il terzo che eroga le somme deve rilasciare al creditore pignoratizio l’apposita certificazione e comunicare al debitore il pagamento eseguito e l’ammontare delle ritenute operate. Inoltre, deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati sui pagamenti effettuati.

Creditore, tutto in dichiarazione - Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Niente conguaglio per il debitore - Il debitore, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta, deve indicarvi i dati relativi al creditore e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non deve effettuare le operazioni di conguaglio.

 Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. 

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