Il fisco premia il reinserimento lavorativo e favorisce la ricerca. Non costituiscono reddito da assoggettare a tassazione i Voucher di conciliazione erogati ad una persona fisica, come titoli di spesa, al fine di conciliare famiglia e lavoro. L’esenzione vale a condizione che le spese siano “rimborsate” direttamente a chi beneficia del contributo e non liquidate al soggetto che eroga il servizio. Non sono soggetti a Irpef, inoltre, le borse di studio assegnate per svolgere attività di ricerca alla conclusione del percorso di studi universitario. Lo chiariscono due Risoluzioni delle Entrate, 119/E e 120/E, diffuse ieri.
Cos’è il Voucher di conciliazione - Il Voucher di conciliazione, nel caso in oggetto erogato dalla Provincia, è uno strumento che consente al destinatario, persona fisica, di acquisire un servizio di assistenza familiare, per esempio la cura di anziani e minori, che le permetta di conciliare i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con quelle familiari. Si tratta, quindi, d’un titolo di spesa, d’un contributo che, come chiarisce la Risoluzione 119/E, può essere utilizzato per acquistare direttamente specifici servizi alla persona o per usufruire di questi servizi disponibili presso strutture inserite in appositi cataloghi provinciali.
Non assoggettabilità condizionata del Voucher all’Irpef - Nel caso del Voucher di conciliazione, le somme che l’amministrazione provinciale rimborsa direttamente al destinatario cui è assegnato, non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi o categorie reddituali previste dalla norma - art. 6 del Tuir – pertanto non vanno assoggettate a tassazione. Dunque, niente Irpef. Diversamente, precisa il documento di prassi, se le medesime somme sono liquidate dall’Ente, in questo caso dalla Provincia, al soggetto che ha erogato il servizio, gli importi assumono la qualifica di redditi di lavoro autonomo o d’impresa a seconda dell’attività che questi esercita. In questo caso, quindi, le somme del Voucher sono da assoggettare all’imposta.
“Alla ricerca dell’Irpef” - La Risoluzione 120/E puntualizza che le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero sono esenti dall’Irpef. Come spiega il documento di prassi, il regime di esenzione non si riferisce soltanto alle borse di studio assegnate ai dottorandi ma comprende anche quelle attribuite, più genericamente, per svolgere attività di ricerca post-lauream e quindi svincolate da corsi di dottorato. Nel caso specifico, anche qualora la norma istitutiva delle borse di studio finalizzate alla ricerca risultasse comunque inserita nella disposizione che disciplina un corso di dottorato ciò non costituirebbe un limite per l’applicazione e per il riconoscimento della piena esenzione.
Il testo delle Risoluzioni 119/E e 120/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Provvedimenti, circolari, risoluzioni”.