Esenzione delle plusvalenze da “start up” a maglie larghe: non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate in società di nuova costituzione (non più di 7 anni), a condizione del reinvestimento in tutto o in parte della plusvalenza, entro due anni dal suo conseguimento, in società di nuova costituzione (non più di 3 anni) che svolgono la medesima attività della società cui si riferiscono le partecipazioni cedute.
Le partecipazioni oggetto di cessione devono essere possedute da almeno 3 anni.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E, pubblicata oggi, in merito all’esenzione delle plusvalenze da start up prevista dal dl 112/2008 per i contribuenti che realizzano operazioni in grado di generare redditi diversi di natura finanziaria.
L’importo della plusvalenza che può beneficiare dell’esenzione è limitato al quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni anteriori alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono cedute per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
Qualora decorso il termine di due anni il cedente non effettui il reinvestimento, la plusvalenza assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui è stata originariamente realizzata.
Il testo completo della circolare 15/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
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