Giovedì, 21 Novembre 2024

Cura Italia, le misure a tutela di aziende e lavoratori


Focus sul Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 che è stato emanato per il contrasto dei disagi per il Coronavirus che ha esteso gli strumenti di sostegno al reddito per il tramite delle Regioni ai Datori di lavoro del settore privato per i quali non valgono le previgenti misure di sostegno al reddito per la durata del periodo di sospensione e comunque non oltre le 9 settimane (art.22, co.1 co.4).


Cura Italia, le misure a tutela di aziende e lavoratori

Gli ammortizzatori sociali sono disciplinati negli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente Decreto più noto come Cura Italia.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario – causale “emergenza COVID-19” - per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e non oltre 9 settimane da concludersi entro agosto 2020, può essere presentato dai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 19, co. 1).

Resta inteso l’obbligo di provvedere all’informativa, consultazione ed esame congiunto delle rappresentanze sindacali da svolgersi in modalità telematica, con estensione della procedura anche ai lavoratori dipendenti presso i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale FIS, ovvero per aziende con oltre 5 dipendenti. Il trattamento verrà concesso con le modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (co. 2, co.5).

Le risorse finanziarie destinate per la copertura delle prestazioni di sostegno al reddito per l’anno 2020 ammontano a 1.347,2 milioni di euro (co.9).

Gli artt. 20 e 21 disciplinano i trattamenti ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria e per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso.

La cassa integrazione in deroga introdotta dal D.L. 18/2020 introduce la Cassa integrazione in deroga nell’art. 22 per tutti quei lavoratori di aziende sotto le 5 unità dipendenti che altrimenti si vedrebbero precluse le misure di sostegno al reddito.

Il trattamento riconosciuto ai lavoratori è la contribuzione figurativa più i relativi oneri accessori. Tale risorsa non è prevista per i datori di lavoro domestico.

Il limite massimo del trattamento è di 3.293,2 milioni di euro per il 2020 a valere dal 23 febbraio u.s. Le risorse sono ripartite tra le Regioni a cui devono essere presentate le domande che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse (co.3). Il monitoraggio del limite di spesa è svolto dall’INPS che fornisce i dati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni e alle Province autonome interessate (co.4).

Per gli operai agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, previa domanda nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020 (art.30).

Sono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art.37).

A decorrere dalla validità del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per il termine di 60 giorni (art. 46).

Il Titolo III “Misure di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario” concede la garanzia a titolo gratuito alle PMI per la durata di 9 mesi- dalla data di entrata in vigore del decreto- per gli interventi di garanzia diretta con copertura pari all’80 per cento (art.49).

L’estensione del beneficio ammette i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ex artt. 45-46 DPR 445/2000 di aver registrato in un trimestre successivo alla data del 22 febbraio 2020 un calo del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 (art.54).

Il Titolo IV tratta le “Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese” sospendendo gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, ovvero i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 62).

Ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40000 euro spetta un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro erogato dai sostituti d’imposta. Tale premio che deve in ogni caso essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, non concorre alla formazione del reddito (art.63).

Per gli esercenti di attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020. Gli immobili devono rientrare nella categoria catastale C/1 (art.65). Sempre agli stessi esercenti è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 (art.64).

Le erogazioni liberali in denaro e in natura nell’anno 2020 potranno essere detratte dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento per un importo non superiore a 30.000 euro (art.66).

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello, consentita esclusivamente per via telematica, attraverso posta elettronica certificata. Sono altresì sospese per lo stesso periodo le attività che non rientrano nella fattispecie di quelle indifferibili ed urgenti, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari (art. 67). Nello stesso periodo sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi che dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (art. 68).

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