In tempi da Coronavirus sorge spontanea la domanda su come comportarsi in merito all’adeguamento alla sicurezza sul lavoro e le risposte devono essere attente, considerando anche che, senza voler peccare di superficialità, per molte aziende ridimensionano la revisione della stessa documentazione aziendale.
I rischi che devono essere valutati dal datore di lavoro per ottemperare agli obblighi del D.Lgs. 81/2008, sono quelli che rientrano nei rischi professionali e dunque i rischi specifici alle attività svolte.
Solo per fare un esempio, non si giustifica l’aggiornamento della valutazione del rischio incendio a seguito delle fiamme propagatesi dalla strada esterna fin dentro l’atrio di una sede operativa, quando questa struttura ha già in dotazione di proprio le porte di sicurezza antincendio, in quanto problema della criminalità in strada compete la pubblica sicurezza.
L’art. 18 co.1 let. z) definisce i campi dell’obbligatorietà per il datore di lavoro e i dirigenti degli aggiornamenti delle misure di prevenzione, ponendo l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
D’altro canto, alla lettera t), sempre il succitato articolo riferisce l’obbligatorietà di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Le Disposizioni generali della Gestione delle Emergenze, come riferito nella Sezione VI del T.U. D.Lgs.81/2008 già nella lettera a) dell’art. 1 prevede che il datore di lavoro debba organizzare i rapporti necessari con i servizi pubblici competenti in materia di gestione dell’emergenza e come espresso nella lettera c) debba informare tutti i lavoratori possibilmente esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare. La lettera e) dell’articolo in riferimento definisce l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
La normativa della sicurezza sul lavoro rimanda ancora la gestione delle emergenze alle disposizioni del D.M. 10 marzo 1998, così come ribadisce il Testo Unico, che prevede i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza, designati dal datore di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 18 co.1 let. b) D.Lgs.81/2008 in attesa dei decreti atti ad individuare i fattori di rischio (art. 46 co.3 e co.4).
La valutazione dei rischi è la Sezione II del D.Lgs. 81/2008 deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N) , nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo (art. 28 co.1).
Il documento di cui all’articolo 17, co. 1, let. a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 53 del Decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (art. 28 co.2).
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.3). Le modalità deli commi 1 e 2 dispongono che il datore di lavoro si avvalga della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove presente.
Tutte le aziende, che non hanno dunque la valutazione del rischio biologico tra i propri rischi specifici devono, altresì, attenersi, in periodo di pandemia da Coronavirus, a quanto già individuato dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per inteso occorrerebbe dunque la solo integrazione del Protocollo alla documentazione della sicurezza sul lavoro, senza l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi.
Il Protocollo - sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute - è riferimento autorevole e fornisce una chiara e pratica guida per l’attuazione delle misure di contrasto per il coronavirus. I datori di lavoro sono così rassicurati per l’organizzazione e la gestione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori.
Per il resto, la guida all’emergenza sanitaria da pandemia del rischio Coronavirus rinvia a quanto stabilito dal Governo e dagli enti territoriali nelle disposizioni delle misure di sicurezza del “rischio esterno” che regolano i tempi e le modalità di lavoro, con il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio lavorativo, per garantire la salute pubblica di tutti i cittadini. Per tale ragione alcuni comuni in Italia stanno consentendo le uscite per gli acquisti dei beni di prima necessità a giorni alterni, ovvero suddividendo i cittadini con dei criteri che consentano a tutti le uscite senza sovraffollamenti.
Il recepimento del Protocollo condiviso del 14 marzo u.s. da parte di tutte le aziende e la previsione nella stesura di una relazione risultano così integrazioni che restano allegate ed essenziali nella documentazione per la sicurezza sul lavoro da esibire prontamente in tutti i casi di qualsivoglia verifica ispettiva. La modifica del Documento di Valutazione dei Rischi resterebbe così esclusa - laddove non si tratti di strutture in cui è presente il rischio biologico, quali le strutture sanitarie ed i centri analisi - in quanto tale documento sarebbe prettamente inerente alla natura dei rischi specifici presenti in azienda.