Giovedì, 21 Novembre 2024

Maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato


Con la pubblicazione del decreto interministeriale 25 giugno 2024 al via il maxi sconto fiscale previsto dall'art. 4, del Dlgs 216/2023 in favore dei titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti e professioni per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con contratto in essere al 1° gennaio 2024 a condizione che sia rilevato un incremento occupazionale rispetto ai lavoratori in forza nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. 


Maxi deduzioni per assunzioni a tempo indeterminato

 

Imprese e professionisti che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato potranno beneficiare di una maxi deduzione del 120%, sconto che arriva al 130% se le assunzioni riguardano categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. È quanto prevede il decreto attuativo della riforma dell’Irpef.

Titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni potranno quindi beneficiare, per l’anno di imposta 2024, di una maggiorazione del 120% del costo del lavoro in deduzione nel caso di incremento del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente anno di imposta. La quota deducibile del costo del lavoro sale al 130% per le nuove assunzioni di specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela: disabili, mamme con almeno due figli, ex percettori di reddito di cittadinanza, donne vittime di violenza e giovani under 30 ammessi agli incentivi all’occupazione.

La disciplina del bonus nuove assunzioni è il webinar organizzato da ENBIC tramite il portale delle materie giuridiche @-ius il 18 luglio u.s. - valido ai fini della formazione obbligatoria continua dei Consulenti del Lavoro - che ha affrontato le importanti novità per le assunzioni a tempo indeterminato. 

L’art 4 del d.lgs. 216/2023 prevede per il 2024 una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in relazione alle nuove assunzioni. L’attuazione dell’incentivo si attua con il Decreto interministeriale del 25 giugno 2024 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro.

Partendo dal concetto “Più assumi, meno paghi”, il decreto  firmato dal ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze per il 2024 riconosce all’azienda una maggiorazione del 20% quale costo deducibile relativo al reddito di impresa, uguale anche per il lavoro autonomo. La riduzione dell’aliquota dell’IRES come risulta dalla relazione distruttiva della legge delega per la riforma fiscale si vuole incoraggiare la competitività del sistema imprenditoriale favorendo la crescita economica e l’incremento della base occupazionale.

Beneficiari di questa misura sono dunque gli operatori economici l’imprenditore in senso lato, includendo i titolari di reddito d’impresa ed anche i professionisti.

L'art 24-bis TUIR, incremento occupazionale ossia differenza positiva tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato a fine del 2024 rispetto al 2023. L’art. 4 del del d.m. al comma 1 stabilisce che deve sussistere la consistenza dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza alla fine del periodo d’imposta del 2024 in misura incrementale. Il comma 2 dell’articolo 4 attua la clausola della decadenza qualora risulti inferiore.

Tale incremento però essere accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.
Non si dà rilevanza agli accorpamenti in termini di incrementi occupazionali.

Non si tiene conto dell’incremento occupazionale legato a personale assunto in maniera stabile all’estero al fine di favorire l’incremento occupazionale nel tessuto produttivo del Paese, anche nel regime di branch exemption che prevede che i proventi prodotti all’estero dalla stabile organizzazione siano esenti.

Il decreto coesione d.l. 60/2024 all’art. 22 ha riconosciuto un esonero contributivo in caso di assunzione dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per un totale di 24 mesi.

Per il contratto di somministrazione se ne tiene conto e quindi questo è in base alla durata del contratto stesso, ovvero per gli assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Così è per il distacco. Il comma 6 dell’articolo. 4 detta le regole del calcolo della media delle unità operative medie per anno identificate con ULA, il cui metodo di calcolo segue quanto definito dal Reg. UE 800/2008. La Circolare n 111/2013 dell’INPS già lo riferiva nei dettami a scanso di errate attuazioni. L'INL (ispettorato nazionale del lavoro) con Nota 1091/2024 cui allega una tabella riepilogativa dei nuovi importi sanzionatori per vari illeciti, riporta l'ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno nel caso di rilevanza di appalto, distacco e somministrazione illecita pari a 72 euro. Non potendo l'importo delle pene pecuniarie "proporzionali" previste dall'art. 18 del D.Lgs. 276/2003  essere inferiori a 5.000 euro nè superiori a 50 mila euro, qualora in ragione del numero di giornate di violazione l'importo risulti inferiore alla soglia minima (5 mila euro), andrà applicata tale soglia che, tuttavia, in caso di ottemperanza alla prescrizione obbligatoria impartita dall'organo ispettivo dovrà ridursi a un quarto (1.250 euro).

La determinazione della maggiorazione del costo effettivamente rilevabile al personale deve essere identificata per i costi relativi ai costi riferibili al personale, ovvero salari e stipendi, oneri sociali, trattamenti di fine rapporto e accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativa.

I meccanismi legislativi sono, come sopra riportato, intervenuti prevedendo misure di maggiore convenienza per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati meritevoli di maggiore tutela con incremento di maggiorazione di ulteriore 10 per cento, ovvero, onde evitare squilibri tra gli stessi lavoratori di maggior tutela,  per tutti la maggiorazione del 30 per cento.

La maggiorazione del costo relativo alle nuove assunzioni deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 e cioè attraverso il Modello SC 2025.

Riferimenti:

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