Nello specifico emana l’art. 1 comma 1 “Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale” sostituendo le parole «di durata non superiore a 30 giorni» della L. 35/2020 con «di durata non superiore a 50 giorni», ovvero un prolungamento del limite massimo di vigenza di ciascun Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativo delle norme emergenziali.
E’ inoltre stabilito dall’art. 1 comma 2 che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 vige il divieto di spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano). Eccezioni sono comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma non per le seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria.
- il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno inoltre vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni, ma sarà vietato anche raggiungere le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio di residenza.
Il comma 3 dell’art. 1 stabilisce infine che dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i DPCM emergenziali, possono disporre, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio delle diverse Regioni, specifiche misure rientranti tra quelle sopraelencate.